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Sez. L, Sentenza n. 9173 del 15/09/1997 (Rv. 508019 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Irrogazione - Termine di cinque giorni dalla contestazione - Funzione - Difesa del lavoratore e conseguente valutazione delle giustificazioni di questo da parte del datore di lavoro - Obbligo del datore di dar conto nel provvedimento definitivo delle giustificazioni addotte - Insussistenza.
Stato
decisa il 1997-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508019-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

L'art. 7, comma quinto, dello Statuto dei Lavoratori a norma del quale i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa, è funzionale soltanto all'esigenza di difesa dell'incolpato in quanto tende a impedire che la sua estromissione dal luogo di lavoro possa avvenire senza che egli abbia la possibilità di raccogliere e fornire le prove e gli argomenti a propria difesa, ed a consentire conseguentemente al datore di lavoro una valutazione delle giustificazioni del dipendente, restando peraltro escluso che ai sensi della norma suddetta di tali giustificazioni il datore di lavoro debba far menzione nel provvedimento definitivo, al fine di enunciare le ragioni che lo hanno indotto a disattenderle.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)