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Sez. L, Sentenza n. 7097 del 24/05/2001 (Rv. 546954 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Termine dilatorio di cinque giorni per l'irrogazione della sanzione dopo la contestazione dell'addebito - Computo - Festività intermedie - Inclusione - Violazione del diritto di difesa dell'incolpato - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546954-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

Al termine dilatorio di cinque giorni previsto dall'art. 7, comma quarto, della legge n. 300 del 1970 per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari a seguito di contestazione della mancanze al lavoratore si applica la regola della computabilità dei giorni festivi intermedi, derivabile dal sistema e positivamente espressa, per i termini processuali, dall'art. 155, comma terzo, cod.proc.civ.. L'applicazione della suddetta regola non comporta violazione del diritto di difesa dell'incolpato in quanto di tale diritto viene assicurato il rispetto, sia pure in termini ragionevolmente brevi, con la previsione della contestazione scritta dell'addebito e la possibilità di raccogliere le prove e fornire gli argomenti a discolpa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)