Sez. U, Sentenza n. 5477 del 18/05/1995 (Rv. 492330 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ATTI DISCREZIONALI | Svolgimento dell'attività discrezionale della P.A. - Limiti posti dalla legge e dalla norma primaria del "neminem laedere" - Obbligo di osservanza della P.A. - Sussistenza - Comportamento colposo della P.A. determinante la lesione di un diritto soggettivo - Potere di accertamento da parte del giudice ordinario - Configurabilità.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ATTI DISCREZIONALI
L'attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge, ma anche della norma primaria del "neminem laedere", per cui è consentito al giudice ordinario - al quale è pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato - accertare se vi sia stato da parte della stessa amministrazione un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo. Infatti, stanti i principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione, dettati dall'art. 97 Cost., la pubblica amministrazione è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 cod. civ., atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale, ancorché il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)