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Sez. 3, Sentenza n. 28930 del 27/05/2004 Cc. (dep. 02/07/2004) Rv. 229493 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Istanza di revoca di una misura cautelare reale - Riproposizione di motivi già dedotti in sede di riesame del provvedimento - Inammissibilità per preclusione processuale in caso di giudicato cautelare - Istanza presentata nel corso del dibattimento - Limitazioni all'allegazione degli elementi di prova.
Stato
decisa il 2004-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229493-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

Con l'istanza di revoca di una misura cautelare reale, ex art. 321, comma terzo cod. proc. pen., in assenza di un mutamento del quadro processuale di riferimento, non possono essere riproposti motivi già dedotti nel giudizio di riesame avverso il medesimo provvedimento e rigettati con decisione definitiva; inoltre, se l'istanza è presentata in dibattimento, non può essere fondata su elementi di prova consentiti, ma non ancora ritualmente acquisiti agli atti processuali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)