Sez. 3, Sentenza n. 15882 del 08/03/2001 Cc. (dep. 18/04/2001) Rv. 218880 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI | Misure cautelari reali - Riesame - Possibilità di valutare anche elementi sopravvenuti diversi da quelli valutati dal giudice che ha emesso il provvedimento cautelare - Violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione - Manifesta infondatezza.
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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., nella parte in cui, per la decisione del riesame della misura cautelare, consente di utilizzare elementi di prova sopravvenuti sfavorevoli all'indagato, in violazione degli artt. 3 Cost., per disparità di trattamento rispetto alle misure cautelari personali, e 24 Cost., per la limitazione del diritto di difesa rispetto alle funzioni di accusa, atteso che i beni posti a confronto non sono tra loro comparabili e il procedimento risponde al principio di parità delle parti processuali nonché a quello di celere definizione dei giudizi, secondo il nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)