Sez. 5, Sentenza n. 1202 del 11/03/1997 Cc. (dep. 29/04/1997) Rv. 207395 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Tribunale del riesame - Poteri - Integrazione della motivazione - Diversa qualificazione del reato - Legittimità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE
In tema di riesame delle misure cautelari reali, in base al richiamo del settimo comma dell'art. 324 cod. proc. pen. al nono comma dell'art. 309 cod. proc. pen. il Tribunale di riesame è autorizzato a confermare il provvedimento di sequestro anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del relativo decreto, ed eventualmente a rimediare alla sua mancanza sino a dare, sia pure ai fini cautelari, una diversa corretta qualificazione al reato, purché ovviamente sia riaffermata la correlazione della cosa con il fatto per cui si procede.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)