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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9371 del 28/04/2014 (Rv. 630429 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Sospensione dell'esecuzione forzata ex art. 624 cod. proc. civ. - Reclamabilità ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. - Provvedimento del collegio - Asserito vizio di costituzione del giudice - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630429-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Il provvedimento con cui il collegio decida - ai sensi dell'art. 624, secondo comma, cod. proc. civ. - in ordine al reclamo proposto avverso l'ordinanza che abbia disposto la sospensione dell'esecuzione, essendo privo del carattere delle definitività, non risulta impugnabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost. neppure per far valere eventuali vizi di costituzione del giudice.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)