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Sez. L, Sentenza n. 1176 del 22/01/2015 (Rv. 634301 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Sospensione dell'esecuzione ex art. 624 cod. proc. civ. - Reclamabilità ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. - Ricorribilità ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634301-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

È inammissibile, sia nel regime dell'art. 624 cod. proc. civ. come riformato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, quanto in quello successivo di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso l'ordinanza che abbia provveduto sulla sospensione dell'esecuzione, nell'ambito di un'opposizione proposta ai sensi degli art. 615, 617 e 619 cod. proc. civ., nonché avverso l'ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l'abbia concessa, trattandosi nel primo caso di provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ., ed in entrambi i casi di provvedimenti non definitivi, in quanto suscettibili di ridiscussione nell'ambito del giudizio di opposizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal tribunale, in composizione collegiale, che aveva respinto il reclamo contro l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, costituito da un verbale di conciliazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Legge 24/02/2006 num. 52 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)