Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26395 del 17/10/2019 (Rv. 655697 - 01)
AGRICOLTURA - BONIFICA - CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORZIALI | Obbligo contributivo - Determinazione dell’”an” - Inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza - Decisività - Determinazione del “quantum” - Piano di classifica - Legittimità e congruità - Vantaggio conseguito dall’immobile per effetto dell’attività del consorzio - Accertamento - Necessità - Fattispecie.
AGRICOLTURA - BONIFICA - CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORZIALI
In materia di oneri consortili, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'"an" del contributo, ai fini del "quantum" è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica", con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio. (In applicazione del principio la S.C. ha ribadito che il contributo "de quo" è dovuto in conseguenza del beneficio fondiario ottenuto dall'immobile - nella specie sito nella Regione Calabria - per effetto dell'attività del consorzio, come deve desumersi anche dalla sentenza n. 188 del 2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'originario art. 23, comma 1, lett. a, della l.r. Calabria n. 11 del 2003, nella parte in cui prevedeva la corresponsione del contributo "indipendentemente dal beneficio fondiario").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 860, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 3, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 10, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 11 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 23/07/2003 num. 11 art. 23 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)