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Sez. 5, Sentenza n. 9099 del 06/06/2012 (Rv. 622988 - 01)

CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI | Obbligo contributivo - Presupposti - Regime probatorio - Fondo inserito in un piano di classifica non contestato - Contestazione dei vantaggi derivanti secondo il piano tra il fondo e le opere di bonifica da parte del contribuente - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622988-01

CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI

In tema di contributi di bonifica, l'acquisizione della qualità di consorziato, e quindi di soggetto passivo del tributo, segue all'inclusione del fondo del singolo proprietario entro il perimetro del comprensorio, a norma dell'art. 860 cod. civ., e, però, a norma dell'art. 11, primo comma, del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, l'entità del contributo è modulata in relazione ai benefici conseguiti o conseguibili, e presuppone perciò un vantaggio diretto e specifico per il bene medesimo. Ne consegue che l'approvazione del perimetro di contribuenza - definito da alcune leggi regionali come piano di classificazione degli immobili o piano di classifica del territorio - ha esclusivamente la funzione di esonerare l'Amministrazione dall'onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi, e determina l'insorgenza dell'onere per il consorziato di contestare specificamente il vantaggio che il piano di riparto della contribuenza afferma esistere tra il fondo e le opere di bonifica, deducendo l'illegittimità o l'incongruità del piano di classifica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 860, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 3, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 10, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)