Sez. 1, Sentenza n. 11696 del 18/09/2001 (Rv. 549281 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE | Casa coniugale in comproprietà - Assegnazione in assenza di prole convivente - Ammissibilità - Potere del giudice - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE
In materia di divorzio, l'assegnazione della casa coniugale è finalizzata alla protezione della prole e non è prevista in funzione della debolezza economica di uno dei coniugi, alle cui esigenze è destinato l'assegno divorzile, con la conseguenza che il giudice non può, in assenza di figli conviventi, assegnare la casa coniugale, in comproprietà fra i coniugi, a quello fra i due che ritenga più debole. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva assegnato la casa in comproprietà degli ex coniugi a quello ritenuto più debole economicamente onde sopperire a tale situazione di debolezza).
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)