Sez. L, Sentenza n. 6208 del 22/10/1986 (Rv. 448468 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - DOMANDE NUOVE - PROPOSIZIONE - DIVIETO - APPLICABILITÀ AL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO EMESSO PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - DOMANDE NUOVE - PROPOSIZIONE - DIVIETO - APPLICABILITÀ AL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO EMESSO PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.*
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore di un istituto previdenziale per il pagamento dei contributi dovutigli, tale istituto - al contrario di quanto avviene in caso d'ingiunzione fiscale ex R. d. 14 aprile 1910 n. 639 - mantiene la posizione sostanziale di attore, con la conseguenza tuttavia che, ove lo stesso proponga una domanda ulteriore e diversa rispetto alla pretesa cui si riferisce il decreto, tale domanda (che non è qualificabile come riconvenzionale) soggiace, in quanto domanda nuova, alla preclusione stabilita dal secondo comma dello art. 437 cod. proc. civ. per tutto il giudizio di appello. Nella specie, la S.C., confermando l'impugnata sentenza, ha ritenuto corretta l'affermata inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni da emissioni contributive proposta per la prima volta in appello dall'istituto opposto). (V 2734/80, mass n 406503; (V 2841/67, mass n 330424).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)