Sez. L, Sentenza n. 2734 del 24/04/1980 (Rv. 406503 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INGIUNZIONE FISCALE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI - OPPOSIZIONE - POSIZIONE DELLO OPPONENTE - ASSUNZIONE DELLA QUALITA DI ATTORE - CONSEGUENZE IN TEMA DI RIPARTIZIONE DELL'ONERE PROBATORIO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INGIUNZIONE FISCALE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI - OPPOSIZIONE - POSIZIONE DELLO OPPONENTE - ASSUNZIONE DELLA QUALITA DI ATTORE - CONSEGUENZE IN TEMA DI RIPARTIZIONE DELL'ONERE PROBATORIO.*
Nel caso d'ingiunzione fiscale per il pagamento dei contributi dovuti agli enti assistenziali e previdenziali - contrariamente a quanto avviene nel normale procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo - l'assunzione da parte dell'opponente della veste di attore, con il conseguente Onere di provare l'infondatezza delle avverse richieste, non e in contrasto con il principio dell'Onere probatorio stabilito dall'art 2697 cod civ, giacche l'ingiunzione fiscale non si basa sulla mera affermazione del proprio credito da parte dell'ente che la intima al debitore bensi sul valore probatorio riconosciuto agli accertamenti compiuti dai funzionari degli enti previdenziali o dell'ispettorato del lavoro in ordine all'esistenza dei fatti costitutivi del credito, che puo essere vinto non da generiche contestazioni ma dalla prova, cui e tenuto l'opponente, della non corrispondenza di essi alla realta. (V 3535/78, mass n 393029; (V 1895/76, mass n 380689).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)