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Sez. 6, Sentenza n. 4007 del 14/08/1998 Cc. (dep. 11/03/1999) Rv. 213586 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Ordinanza impositiva - Nullità - Rilievo "ex officio" indipendentemente dalla devoluzione della questione con la richiesta - Legittimità - Analoga possibilità da parte della Corte di cassazione in caso di ricorso "per saltum" - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-08-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213586-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE

La riforma introdotta con la l. 8 agosto 1995, n. 332 (art. 9, comma primo), avendo lasciato inalterati i commi sesto e nono dell'art. 309 cod. proc. pen., non ha arrecato mutamenti per quel che concerne i poteri del "tribunale della libertà" investito della richiesta di riesame, il quale, anche anteriormente, poteva rilevare la nullità dell'ordinanza cautelare impositiva a prescindere dalle censure fatte valere con la richiesta, come poteva confermare il provvedimento per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso. L'innovazione legislativa non può rilevare se non relativamente ai gravami di tipo devolutivo, rispetto ai quali soltanto può porsi l'esigenza di un potere demolitorio da esercitarsi di ufficio. Più in particolare, con riferimento ai gravami nei confronti del provvedimento impositivo, esclusivamente con riguardo all'unico mezzo di impugnazione alternativo al riesame, cioè al ricorso per cassazione "per saltum" (a differenza di quanto deve ritenersi per l'ordinario ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal tribunale in sede di riesame), qualora il vizio non abbia formato oggetto di censura, potendo la cassazione - "ex officio" - annullare senza rinvio il provvedimento impugnato, per violazione dell'art. 292, comma secondo, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 com. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 9 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)