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Sez. 6, Sentenza n. 20530 del 28/03/2003 Cc. (dep. 08/05/2003) Rv. 224934 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Riesame - Poteri del tribunale di riesaminare ogni aspetto della misura - Sussistenza - Vincolo conseguente ad una rinunzia parziale ai motivi - Insussistenza.
Stato
decisa il 2003-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224934-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE

La richiesta di riesame della misura cautelare, a differenza dell'appello, è interamente devolutiva dei presupposti della misura ed il richiedente non può limitare tale potere ad uno solo degli aspetti quali ad esempio le esigenze cautelari, precludendo con una rinunzia ai motivi l'esame dei gravi indizi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)