Sez. U, Sentenza n. 18077 del 07/08/2009 (Rv. 609261 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Decorrenza - Determinazione - Momento del "dimensionamento" - Rilevanza - Conseguenze - Riconoscimento di un indennizzo per l'indisponibilità conseguente alla pronuncia del decreto - Condizioni - Prova di un reale pregiudizio - Onere a carico del proprietario.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ
In tema di occupazione temporanea e d'urgenza di un immobile espropriando, il periodo di occupazione legittima decorre dal momento della effettiva immissione in possesso del beneficiario dell'occupazione, che si verifica, di regola, in conseguenza del c.d. "dimensionamento" - consistente nell'individuazione dell'area mediante infissione di picchetti e nell'affermazione degli incaricati dell'operazione che da quel momento il possesso dell'area s'intende trasferito all'amministrazione espropriante - costituendosi, per effetto di tali comportamenti, una impossibilità giuridica dell'ulteriore godimento dell'immobile da parte del proprietario. Dalla stessa data decorre - per le occupazioni regolate, "ratione temporis", dall'art. 20 della legge n. 865 del 1971 - anche il diritto alla corrispondente indennità (il quale postula che il proprietario abbia effettivamente perduto la disponibilità del bene). L'indisponibilità giuridica derivante dalla mera pronuncia del decreto di occupazione può invece costituire presupposto per il riconoscimento di un indennizzo, in favore del proprietario dell'immobile, soltanto ove quest'ultimo fornisca la dimostrazione dell'esistenza di un reale pregiudizio (quale, ad esempio, quello derivante dall'impossibilità di alienazione del bene in presenza di concrete possibilità).
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)