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Sez. 1, Sentenza n. 11575 del 09/05/2008 (Rv. 603941 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione d'urgenza ex art. 20 della legge n. 865 del 1971 - Termine quinquennale - Decorrenza - Dalla data della effettiva presa di possesso dell'area - Data del decreto di occupazione - Rilevanza ai soli fini dell'indennità di occupazione.
Stato
decisa il 2008-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603941-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

Nell'occupazione d'urgenza regolata dall'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la durata quinquennale dell'occupazione legittima al cui spirare si perfeziona, in difetto dell'emissione del decreto di esproprio, l'illecita acquisizione alla mano pubblica del fondo privato, decorre dall'effettiva presa di possesso dell'area destinata alla realizzazione dell'opera pubblica, mentre la data di emissione del decreto di occupazione assume rilievo solo ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione, dovendo la stessa essere corrisposta sin dalla data del provvedimento che autorizza l'occupazione dell'area esproprianda, il quale comporta di per sé solo l'immediata e automatica compressione del diritto dominicale in favore dell'occupante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)