Sez. U, Ordinanza n. 14451 del 27/03/2003 Cc. (dep. 27/03/2003) Rv. 223633 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - RIMESSIONE DEL PROCESSO - DECISIONE | Momento nel quale interviene - Individuazione - Data di deposito della motivazione - Esclusione - Giorno della deliberazione - Sussistenza - Fattispecie.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - RIMESSIONE DEL PROCESSO - DECISIONE
In tema di rimessione del processo, il momento nel quale interviene l'ordinanza della Corte di cassazione che decide sulla relativa istanza coincide con quello nel quale la deliberazione collegiale è assunta e resa nota mediante la comunicazione del dispositivo e non con quello del deposito della motivazione. (Nella specie si è ritenuto che, essendo stata assunta la deliberazione di rigetto della richiesta di rimessione il 28 gennaio 2003, la sospensione del processo di merito a norma dell'art. 47, comma 3, cod. proc. pen. fosse cessata a quella data e che legittimamente il processo medesimo fosse proseguito indipendentemente dal deposito della motivazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 47 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 47 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 48 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 48 CORTE COST., Legge 07/11/2002 num. 248 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)