Sez. 1, Sentenza n. 23275 del 27/10/2006 (Rv. 593627 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Ammissione dell'impresa al concordato e suo adempimento - Effetti - Estinzione delle garanzie fideiussorie - Configurabilità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE
In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, qualora l'impresa insolvente sia ammessa al concordato, non trova applicazione l'art. 135, secondo comma, della legge fall., che, in tema di concordato fallimentare, assicura ai creditori la conservazione dell'azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso, escludendo che l'adempimento del concordato estingua la fideiussione prestata in favore del creditore. L'art. 214 della legge fall., non contiene alcun riferimento a detta disposizione, mentre nel sistema della legge fallimentare la disciplina del fallimento si applica alle altre procedure concorsuali solo quando specificamente richiamata, e delinea un istituto completamente diverso da quello definito dall'art. 124 e ss. legge fall. perché diversa è la "ratio" e perché non richiede alcuna percentuale minima di pagamento dei crediti concorsuali, né la necessaria prestazione di garanzie, oltre a non presupporre il consenso dei creditori. L'art. 135, secondo comma, neppure è applicabile in via analogica, trattandosi di una norma eccezionale che deroga alla regola generale secondo la quale l'estinzione dell'obbligazione principale determina l'estinzione anche di quelle accessorie. Detta estinzione non è preclusa neppure dalla disciplina dell'art. 1306 cod. civ., che ribadisce nel secondo comma il principio di accessorietà, contemperandolo con il riconoscimento dei limiti soggettivi del giudicato, in modo da consentire che la sentenza pronunziata tra il creditore e il debitore principale, qualora non sia fondata su ragioni proprie di quest'ultimo, possa giovare al condebitore rimasto estraneo al giudizio, che può opporre al creditore l'estinzione del credito principale accertata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1239, Cod. Civ. art. 1301, Cod. Civ. art. 1306, Legge Falliment. art. 124, Legge Falliment. art. 135, Legge Falliment. art. 214, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 78, Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Legge 12/12/2002 num. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)