Sez. 1, Sentenza n. 7263 del 18/03/2008 (Rv. 602239 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - CONCORDATO - IN GENERE | Approvazione - Presupposti - Valutazione - Prevalenza dell'interesse pubblico su quello dei creditori - Esclusione - Conseguenze - Cessione parziale dei beni - Diritto dei creditori ad un trattamento non deteriore rispetto all'alternativa ipotesi di liquidazione - Sussistenza - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - CONCORDATO - IN GENERE
In tema di concordato nella liquidazione coatta amministrativa, l'art. 214 legge fall. - nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche di cui all'art. 22 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 - delinea una disciplina peculiare dell'istituto, rispetto a quella del concordato fallimentare di cui all'art. 124 legge fall., nella quale tuttavia l'interesse pubblico si attua nella sola scelta di convenienza tra conservazione o liquidazione dell'impresa (rimessa all'autorità amministrativa), e non prevale su quello dei creditori concorrenti alla soddisfazione delle loro ragioni, il quale si attua mediante le eventuali opposizioni; ne consegue che la tutela del credito, secondo i principi di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 cod. civ., fonda la possibile approvazione del concordato se il sacrificio, anche parziale, dei creditori in funzione della conservazione dell'impresa sia almeno equivalente a quello che ad essi viene prospettato dall'alternativa ipotesi della liquidazione. (La S.C., cassando la sentenza impugnata, ha fatto applicazione del principio nel caso di approvazione del concordato di un consorzio agrario con una parte dell'attivo mantenuta in capo all'impresa, essendo stata giustificata la sottrazione dei beni dalla finalità conservativa in sè considerata).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 124, Legge Falliment. art. 214, Cod. Civ. art. 2740, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 18, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)