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Sez. 4, Sentenza n. 25491 del 15/05/2026 Ud. (dep. 07/07/2026) Rv. 290527-05

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Garante privo di autonomia decisionale e/o di spesa - Obblighi sollecitatori - Obbligo di attivazione per l’adozione di misure idonee a garantire condizioni di sicurezza equivalenti o, in mancanza, di sospensione dell’attività - Sussistenza.
Stato
decisa il 2026-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290527-05

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

Grava sul soggetto investito di doveri connessi alla sicurezza dei luoghi di lavoro, che sia privo di autonomia decisionale e/o dei poteri di spesa indispensabili, a fini gestori, per fronteggiare il rischio lavorativo rientrante nella sua sfera di intervento, l'obbligo di sollecitazione, anche in termini di "richiesta di adempimento", nei confronti dell'autorità tenuta a provvedere o, comunque, ad intervenire nell'ambito della struttura procedimentalizzata di gestione del rischio lavorativo afferente alla relativa organizzazione complessa. (In motivazione, la Corte ha anche affermato che sul predetto grava, inoltre, l'obbligo di attivarsi, nei limiti dei poteri, delle attribuzioni, dei mezzi di cui dispone e dei compiti affidatigli, onde adottare misure organizzative e procedurali, anche temporanee, idonee a garantire, per quanto possibile, il conseguimento di condizioni di sicurezza equivalenti, ovvero, in caso di impossibilità, l'obbligo di sospendere l'attività a cui afferisce il rischio lavorativo da gestire).

Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 3 com. 2, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 2 com. 1 lett. B, DPR 05/03/1990 num. 90 art. 246, DPR 05/03/1990 num. 90 art. 254

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)