Sez. 4, Sentenza n. 14550 del 16/02/2018 Ud. (dep. 29/03/2018) Rv. 272516 - 01
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Titolare della posizione di garanzia - Diretta disponibilità dei poteri atti ad impedire l'evento - Necessità - Esclusione - Potere di sollecitare il necessario intervento di un soggetto terzo - Sufficienza.
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO
Ai fini dell'operatività della così detta "clausola di equivalenza" di cui all'art. 40, secondo comma, cod. pen., non è necessario che il titolare della posizione di garanzia sia direttamente dotato dei poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, essendo sufficiente che egli disponga dei mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad impedire l'evento dannoso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva affermato - in relazione alla morte di due studentesse, travolte da un masso distaccatosi da una parete rocciosa - la responsabilità di due sindaci di un Comune a titolo di omicidio colposo, in ragione dell'omessa comunicazione, all' Autorità di bacino regionale, di un precedente evento franoso verificatosi nella stessa zona).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)