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Sez. 4 - , Sentenza n. 47794 del 05/10/2018 Ud. (dep. 19/10/2018) Rv. 274357 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Titolare della posizione di garanzia - Diretta disponibilità dei poteri atti ad impedire l'evento - Necessità - Esclusione - Potere di sollecitare il necessario intervento di un soggetto terzo - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274357-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO

Ai fini dell'operatività della così detta "clausola di equivalenza" di cui all'art. 40, secondo comma, cod. pen., non è necessario che il titolare della posizione di garanzia sia direttamente dotato dei poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, essendo sufficiente che egli disponga dei mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad impedire l'evento dannoso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva affermato - in relazione alla morte di cinque persone dovuta all'esplosione di una bombola posizionata nei pressi della zona cottura degli alimenti da somministrare nel corso di una sagra - la responsabilità di un agente di polizia municipale a titolo di omicidio colposo, in ragione dell'omessa segnalazione dell'impiego di bombole in evidente stato di deterioramento al soggetto titolare del potere deliberativo relativo al rilascio di licenza temporanea).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)