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Sez. 3, Sentenza n. 3735 del 10/04/1998 (Rv. 514442 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Rilascio di fondo rustico - Detenzione in qualità di componente famiglia coltivatrice - Titolo esecutivo ottenuto nei confronti di altro soggetto - "Quaestio iudicati" - Esclusione - Art. 48 legge 203 del 1982 - Applicabilità - Competenza esclusiva sezione specializzata agraria - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514442-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Dopo l'entrata in vigore dell'art. 9 legge 14 febbraio 1990 n. 29 anche l'opposizione all'esecuzione per rilascio di un fondo rustico spetta alla competenza della sezione specializzata agraria se l'opponente assume di detenerlo in qualità di componente di una famiglia coltivatrice e di non aver partecipato al giudizio di cessazione del contratto di affitto svoltosi tra il concedente e un altro componente della famiglia, perché la questione involge l'applicazione dell'art. 48 legge 23 maggio 1982 n. 203, e solo apparentemente i limiti del giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1647, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 48, Legge 14/02/1990 num. 29 art. 9, Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)