Sez. 3, Sentenza n. 6328 del 12/07/1996 (Rv. 498500 - 01)
CONTRATTI AGRARI - IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE - IN GENERE | Principio dell'amministrazione disgiuntiva da parte di tutti i partecipanti - Sussistenza - Conseguenze - Litisconsorzio necessario tra i componenti la famiglia - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE - IN GENERE
Alla famiglia coltivatrice - equiparabile alla società semplice - si applica il principio dell'amministrazione disgiuntiva da parte di tutti i partecipanti, sicché ove non vi sia stata la nomina del rappresentante, ai sensi dell'art. 48 legge 3 maggio 1982 n. 203, ciascuno dei suoi componenti può agire od essere convenuto in giudizio senza necessità, nell'uno e nell'altro caso, di integrazione del contraddittorio nei confronti dei componenti la famiglia rimasti estranei.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 48, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)