Sez. L, Sentenza n. 619 del 02/02/1982 (Rv. 418374 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - ECCESSIVA MORBILITÀ - PERIODO DI COMPORTO - CALCOLO - RIFERIMENTO AI CONTRATTI COLLETTIVI - INTERPRETAZIONE - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - ECCESSIVA MORBILITÀ - PERIODO DI COMPORTO - CALCOLO - RIFERIMENTO AI CONTRATTI COLLETTIVI - INTERPRETAZIONE - NECESSITÀ.*
Con riguardo all'impossibilità della prestazione del lavoratore subordinato in conseguenza di malattia, non sono applicabili né le norme generali che regolano la risoluzione del contratto, né quelle che disciplinano la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa o per giustificato motivo, ma le specifiche Disposizioni dettate dall'art. 2110 cod. civ., che, nel consentire il recesso del datore di lavoro solo quando sia decorso il periodo di tempo previsto, in via gradata, dalla legge, dalle norme collettive, dagli Usi o dall'equità, si riferiscono non soltanto alla malattia di carattere unitario e continuativo, ma anche all'ipotesi del succedersi di malattie intermittenti o reiterate, ancorché frequenti e discontinue in relazione ad uno stato di salute malferma (cosiddetta eccessiva morbilità). Pure in questa seconda ipotesi, pertanto, e per il caso in cui il contratto collettivo fissi lo indicato periodo di tempo (cosiddetto periodo di comporto), la legittimità del suddetto recesso resta subordinata al decorso del periodo stesso, mentre ogni questione diretta a stabilire se questo ultimo, ove non determinato con espresso riferimento al caso di pluralità di episodi morbosi in un determinato arco di tempo, sia usufruibile un'unica volta, eventualmente per sommatoria delle assenze relative ai singoli episodi, ovvero decorra "ex novo" per ciascun episodio, si risolve in un'interpretazione dei patti del medesimo contratto collettivo, da condursi alla luce della nozione di malattia come sopra desumibile dal citato art. 2110 cod. civ.. (Conf 2072/80, mass n 405725).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)