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Sez. L, Sentenza n. 18210 del 21/08/2006 (Rv. 591867 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI | Avviso comunale di selezione per il conferimento di incarico professionale di insegnante di pianoforte - Aggiudicazione in favore del vincitore della selezione - Rinuncia dello stesso, dopo la presa di servizio, con successiva opzione per incarico presso altro ente - Richiesta di riassunzione dell'incarico al termine dell'insegnamento presso l'ente successivamente scelto - Rigetto dell'amministrazione comunale sulla scorta delle disposizioni del bando - Legittimità - Fondamento - Logicità e correttezza della motivazione del giudice del merito.
Stato
decisa il 2006-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591867-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI

Con riferimento al conferimento dell'incarico di insegnante (di pianoforte, nella specie) in virtù di avviso pubblico indetto da Amministrazione comunale, deve ritenersi corretta la motivazione del giudice di merito che, in relazione alla domanda dell'aggiudicatario della selezione volta a riassumere l'incarico dopo aver scelto di insegnare temporaneamente presso altro istituto, l'abbia rigettata sulla scorta della corretta interpretazione delle condizioni del predetto avviso, il quale prevedeva che il periodo di validità della graduatoria era di quattro anni "salvo indizione di nuova selezione dopo il primo anno o qualora la graduatoria stessa dovesse esaurirsi" e che per i rinunciatari era previsto il passaggio in coda alla graduatoria, così ritenendosi che l'effetto derivante dalla rinuncia si sarebbe dovuto considerare permanere per tutto il periodo di validità della graduatoria medesima. Infatti, la suddetta interpretazione è da valutare effettivamente corrispondente alla lettera del testo dell'avviso, che, se sottoposta a diversa analisi ermeneutica, avrebbe, peraltro, urtato con i principi di imparzialità e correttezza della P.A. e con il principio di affidamento dei terzi, i quali, di fronte alla rinuncia dell'interessato (manifestata ed espressa nell'ambito della propria autonomia negoziale), avrebbero confidato ragionevolmente sulla mancanza di interesse del rinunciante a quella graduatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)