Sez. L, Sentenza n. 4974 del 08/03/2006 (Rv. 587581 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Trasformazione dell'amministrazione postale in impresa pubblica - Effetti - Conversione dei rapporti di lavoro da pubblici a privati - Conseguenze relative agli atti dispositivi di conferimento di qualifiche funzionali superiori susseguenti all'espletamento di concorso interno - Applicabilità della disciplina privatistica - Fattispecie in tema di effetti conseguenti a sopravvenuta revoca di rinuncia da parte di vincitori di concorso interno.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE
Con riferimento ad un concorso bandito in epoca in cui l'azienda postale aveva natura di azienda autonoma statale ed i lavoratori si qualificavano, perciò, pubblici impiegati, a seguito della trasformazione dell'azienda in ente pubblico economico (per effetto del decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994, n. 71), ai dipendenti dell'ente continuavano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del decreto fino alla stipulazione di un nuovo contratto, dovendo intendersi per "trattamenti vigenti" il complesso della disciplina non solo economica, ma anche normativa, già vigente per il rapporto di impiego statale (e, perciò, con riguardo alla procedura di approvazione della graduatoria concorsuale, gli artt. 8, 9, 127, comma primo, lett. c), del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e 17, comma quarto, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487). Tuttavia, malgrado l'applicazione della stessa disciplina sostanziale già vigente nel rapporto di pubblico impiego, la trasformazione dell'azienda autonoma da amministrazione statale a impresa pubblica, con la conseguente trasformazione della natura giuridica dei rapporti di lavoro, da pubblici a privati, ha comportato che tutti gli atti di organizzazione e gestione dei predetti rapporti abbiano assunto natura negoziale privata già all'inizio della vicenda di trasformazione, con la derivante esclusione dell'indisponibilità delle situazioni determinate dalla pregressa disciplina pubblicistica ed il riconoscimento, in particolare, alla nuova azienda privatizzata di accettare (o meno) la proposta del vincitore rinunciante di conseguire ugualmente la nomina e la titolarità della sede assegnata. (Nella specie, enunciando il suddetto principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto e confermato l'impugnata sentenza di merito che aveva respinto la domanda di due lavoratori di riconoscimento dell'attribuzione della qualifica superiore in quanto vincitori di un concorso interno ma che, essendo stati destinati ad altra sede, avevano rinunciato al posto nel giugno 1994, chiedendo dopo tre anni che fosse consentito loro di accettare la nomina alla qualifica superiore presso la sede di originaria destinazione con conseguente rigetto dell'azienda postale, essendo stata accertata dal giudice del merito, con motivazione logica ed adeguata, l'insussistenza della violazione del precetto di buona fede e correttezza poiché il rifiuto dell'azienda era da considerarsi giustificato dall'impossibilità di alterare gli assetti organizzativi realizzati tra il 1994 e il 1995, risultando, altresì, irrilevante la circostanza che l'azienda non aveva reso noto agli interessati di essere disponibile ad accettare eventuali revoche di rinunce, senza che, peraltro, nella fattispecie, i ricorrenti avessero formulato alcuna richiesta in proposito).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 8, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 9, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 127 com. 1, DPR 09/05/1994 num. 487 art. 17 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)