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Sez. 2, Sentenza n. 3697 del 20/12/1971 (Rv. 355473 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA IN APPELLO - ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI SECONDO GRADO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PRIMO GRADO - MOTIVAZIONE ESPRESSA ED ANALITICA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355473-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA IN APPELLO - ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI SECONDO GRADO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PRIMO GRADO - MOTIVAZIONE ESPRESSA ED ANALITICA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Quando il giudice di merito accolga le conclusioni della seconda consulenza tecnica disposta in grado di appello, esponendo adeguatamente e in modo convincente le ragioni che l'hanno indotto a ritenerle esatte e persuasive, non e obbligato a confutare in modo espresso e particolareggiato le risultanze del precedente accertamento tecnico, in quanto tale confutazione deve ritenersi implicita nell'accettazione dei risultati della nuova consulenza. (Conf 4086'68, mass n 337743).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)