Sez. 1, Ordinanza n. 7347 del 26/03/2026 (Rv. 678176-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Accordi di ristrutturazione dei debiti con omologazione ex artt. 57 e 63 CCII - Applicabilità - Presupposti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE
In tema di omologa degli accordi di ristrutturazione, la proposta di accordo conclusa con il solo creditore erariale non corrisponde al nuovo modello introdotto dall'art. 1 bis del d.l. n. 69 del 2023, conv., con modif., dalla l. n. 103 del 2023, in quanto la chiara lettera della disposizione, contenente riferimento espresso agli "altri creditori aderenti", presuppone che il "cram down" nei confronti dell'amministrazione fiscale e/o degli enti previdenziali possa operare unicamente in presenza di accordi conclusi con almeno uno degli altri creditori.
CCII [ rnc : art = 0057 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [ rnc : art = 0063 00, gen = LS, sp = CCII], Decreto Legisl. 13/09/2024 num. 136 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)