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Sez. 1, Ordinanza n. 5918 del 16/03/2026 (Rv. 678175-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Accordi di ristrutturazione dei debiti - Omologazione forzosa - Presupposti - Assenza dell'accordo con gli altri creditori - Conseguenze - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678175-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE

In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti con omologazione forzosa, ai sensi degli artt. 57 e 63 CCII, nonché dell'art. 1-bis del d.l. n. 69 del 2023 (conv., con modif., dalla l. n. 103 del 2023), nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 136 del 2024, l'intervento sostitutivo del tribunale, in caso di mancata adesione del creditore pubblico, presuppone il previo raggiungimento di un accordo con gli altri creditori; ne consegue che, in difetto di tale accordo, non è configurabile il giudizio di decisività della mancata adesione del creditore pubblico, atteso che il meccanismo del cram down è funzionalmente correlato alla verifica del carattere determinante di tale adesione, ai fini del raggiungimento delle percentuali legali.

Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 57, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 63, Decreto Legge 13/06/2023 num. 69 art. 1 bis com. 2 lett. B, Legge 10/08/2023 num. 103, Decreto Legisl. 13/09/2024 num. 136 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)