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Sez. 5, Sentenza n. 3233 del 17/02/2005 (Rv. 579902 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) - - Base imponibile - Fabbricati non iscritti in catasto - Atti attributivi di rendita catastale - Efficacia giuridica - Dalla notificazione - Applicabilità a periodi d'imposta pregressi - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579902-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini del computo della base imponibile, nel caso di fabbricati non iscritti in catasto è legittimo l'utilizzo della rendita catastale successivamente attribuita, solo con decorrenza dall'annualità in cui avviene la notificazione dell'atto d'attribuzione della rendita medesima e non con riferimento a periodi d'imposta ad essa anteriori.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)