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Sez. L, Sentenza n. 5320 del 05/03/2009 (Rv. 607757 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Prescrizione - Termine breve introdotto dalla legge n. 335 del 1995 - Denuncia del lavoratore all'INPS - Sufficienza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607757-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

L'art. 3, comma 9 della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel disporre che le contribuzioni di previdenza obbligatoria si prescrivono nel termine di cinque anni a decorrere dal primo gennaio 1996, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, non richiede che la denuncia sia resa nota al datore di lavoro debitore della contribuzione, avendo il legislatore ritenuto che l'interesse del lavoratore alla contribuzione - sacrificato dalla prescrizione e più difficilmente soddisfatto attraverso i rimedi dell'azione risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, cod. civ., e della rendita ex art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 - prevalga sull'affidamento del datore di lavoro debitore nel termine di prescrizione e, in particolare, sul suo interesse alla conoscenza delle cause che prolunghino l'assoggettamento al vincolo obbligatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)