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Sez. L, Sentenza n. 23237 del 14/10/2013 (Rv. 628285 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Prescrizione - Termine breve introdotto dalla legge n. 335 del 1995 - Allungamento - Denuncia del lavoratore all'INPS - Sufficienza - Fondamento - Diritto di difesa del datore di lavoro - Salvaguardia - Necessità - Conseguenza - Termine per la presentazione della denuncia da parte del lavoratore - Nuovo termine quinquennale - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628285-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

L'art. 3, comma 9 della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel disporre che le contribuzioni di previdenza obbligatoria si prescrivono nel termine di cinque anni a decorrere dal primo gennaio 1996 salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, non richiede che la denuncia sia resa nota al datore di lavoro debitore della contribuzione, avendo il legislatore ritenuto che l'interesse del lavoratore alla contribuzione prevalga sull'affidamento del datore di lavoro debitore nel termine di prescrizione e, in particolare, sul suo interesse alla conoscenza delle cause che prolunghino l'assoggettamento al vincolo obbligatorio, ferma restando, peraltro, la necessità di garantire adeguatamente il diritto di difesa del datore di lavoro stesso. Ne consegue che - ai fini del prodursi dell'effetto di allungamento del termine prescrizionale - la presentazione della denuncia da parte del lavoratore deve avvenire, in assenza di espressa indicazione legislativa e in base ad un criterio finalistico nel rispetto del principio di razionalità, prima dell'estinzione del diritto alla contribuzione, ossia anteriormente al decorso di un nuovo termine quinquennale dalla scadenza, coincidente con il termine entro il quale il datore di lavoro può chiedere l'accertamento negativo del proprio debito contributivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)