Sez. 2, Sentenza n. 2132 del 28/05/1984 Cc. (dep. 18/06/1984) Rv. 164891 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ESIGENZE PROCESSUALI E DI TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ - DUPLICE VALUTAZIONE - NECESSITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ESIGENZE PROCESSUALI E DI TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ - DUPLICE VALUTAZIONE - NECESSITÀ.*
La concessione della libertà provvisoria è subordinata ad una duplice valutazione negativa, nel senso che deve risultare con certezza la Mancanza di ragioni ostative di carattere processuale e l'insussistenza della probabilità che l'imputato possa commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività. La sfavorevole valutazione in ordine anche ad uno soltanto di tali elementi legittima il diniego del beneficio. (Conf mass n 156608; (Conf mass n 156382; (Conf mass n 151947).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)