Sez. U, Sentenza n. 373 del 16/01/1980 (Rv. 403759 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - APPROVAZIONE DA PARTE DI UN COMUNE DI UN PIANO DI LOTTIZZAZIONE - PREVISIONE DELLA DESTINAZIONE DI UN DETERMINATO TERRENO A PIAZZA PUBBLICA O APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DELL'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI RELATIVI LAVORI O CLASSIFICAZIONE DEL TERRENO COME APPARTENENTE AL DEMANIO COMUNALE - IMPLICITA DESTINAZIONE PUBBLICA ATTUALE DEL TERRENO E SOTTRAZIONE ALLA DISPONIBILITA DEL PRIVATO - ESCLUSIONE - CONTROVERSIA TRA IL COMUNE ED IL PRIVATO PER LA PROPRIETA DEL TERRENO - RICHIESTA DI SEQUESTRO GIUDIZIARIO DI ESSO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - APPROVAZIONE DA PARTE DI UN COMUNE DI UN PIANO DI LOTTIZZAZIONE - PREVISIONE DELLA DESTINAZIONE DI UN DETERMINATO TERRENO A PIAZZA PUBBLICA O APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DELL'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI RELATIVI LAVORI O CLASSIFICAZIONE DEL TERRENO COME APPARTENENTE AL DEMANIO COMUNALE - IMPLICITA DESTINAZIONE PUBBLICA ATTUALE DEL TERRENO E SOTTRAZIONE ALLA DISPONIBILITA DEL PRIVATO - ESCLUSIONE - CONTROVERSIA TRA IL COMUNE ED IL PRIVATO PER LA PROPRIETA DEL TERRENO - RICHIESTA DI SEQUESTRO GIUDIZIARIO DI ESSO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Gli Atti, con i quali un comune approvi un piano di lottizzazione, prevedente per un determinato terreno la destinazione a piazza pubblica, od approvi il progetto e l'appalto per l'esecuzione dei relativi lavori, ovvero classifichi il terreno medesimo come appartenente al Demanio municipale, non integrano provvedimenti amministrativi acquisitivi del terreno ed idonei ad imprimere, in modo attuale, una destinazione pubblica a detto bene, si da sottrarlo alla disponibilita del privato. Ne consegue che, nella controversia vertente fra quest'ultimo ed il comune in ordine alla proprieta di detto immobile, al giudice ordinario deve riconoscersi anche il potere di disporre il sequestro giudiziario del terreno, atteso che tale misura cautelare, ancorche implicante spossessamento del comune, non viene ad interferire su provvedimenti amministrativi acquisitivi della proprieta o del possesso stesso, ne comunque comporta un'indebita ingerenza sull'attivita pubblicistica della pa, vietata dall'art 4 della legge 20 marzo 1865 n 2248 allegato e. (V 355/78, mass n 389651; (V 118/78, mass n 389412).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Cod. Civ. art. 948, Cod. Proc. Civ. art. 670, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)