Sez. U, Sentenza n. 355 del 26/01/1978 (Rv. 389651 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - AFFIEVOLIMENTO O ABLAZIONE DEL DIRITTO DEL PRIVATO - LEGITTIMITA - PRESUPPOSTI - OCCUPAZIONE MATERIALE DI UN BENE NON PRECEDUTA DAI PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE - TUTELABILITA DELLA POSIZIONE DEL PRIVATO DINANZI ALL'AGO.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - AFFIEVOLIMENTO O ABLAZIONE DEL DIRITTO DEL PRIVATO - LEGITTIMITA - PRESUPPOSTI - OCCUPAZIONE MATERIALE DI UN BENE NON PRECEDUTA DAI PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE - TUTELABILITA DELLA POSIZIONE DEL PRIVATO DINANZI ALL'AGO.*
L'affievolimento o l'ablazione del diritto del privato, in relazione alla necessita di acquisire un immobile di sua proprieta per la realizzazione di un'opera dichiarata di pubblica utilita, postula l'adozione, da parte della competente autorita amministrativa, dei provvedimenti tipici previsti a detto scopo dalle norme in materia di espropriazione. In difetto di tali provvedimenti, la materiale apprensione del bene privato da parte dell'amministrazione (nella specie, da parte dell'ANAS, per l'attuazione di un programma di viabilita statale) non puo conseguire gli indicati effetti, ne comunque incidere autoritativamente sulle posizioni di diritto soggettivo del privato, le quali, pertanto, rimangono pienamente tutelabili davanti al giudice ordinario, anche al fine di conseguire una pronuncia che inibisca o reprima quel comportamento. (V 1463/77, mass n 385167; (V 1578/76, mass n 380331).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 6 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 07/02/1961 num. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)