Sez. L, Sentenza n. 13275 del 31/05/2010 (Rv. 613620 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Indennità di maternità a favore delle professioniste - Misura - Disciplina anteriore alla legge n. 289 del 2003 - Parametro del reddito percepito e denunciato nel periodo di riferimento - Modalità di svolgimento dell'attività professionale - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie relativa alle farmaciste titolari di farmacia.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ
Il criterio di determinazione dell'indennità di maternità spettante alle libere professioniste - basato, a norma dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 379 del 1990, sul riferimento al reddito percepito e denunciato ai fini fiscali nel secondo anno precedente a quello della domanda - trova applicazione, relativamente alle situazioni da cui è originato il diritto all'indennità in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 289 del 2003, a prescindere dalla forma in cui in concreto sia esercitata l'attività professionale e, in particolare, anche quando il reddito conseguito abbia natura mista, professionale e di impresa, come si verifica per la farmacista titolare di farmacia. L'art. 1 della legge n. 289 del 2003, che ha modificato l'art. 70 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, sostituendo il predetto riferimento con quello al solo reddito da lavoro autonomo, non ha infatti efficacia retroattiva, non avendo natura interpretativa della disciplina previgente, della quale conferma anzi il diverso significato.
Riferimenti normativi: Legge 11/12/1990 num. 379 art. 1 CORTE COST., Legge 26/03/2001 num. 151 art. 70 CORTE COST., Legge 15/10/2003 num. 289 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)