Sez. 3, Sentenza n. 54379 del 23/10/2018 Ud. (dep. 05/12/2018) Rv. 274131 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - documenti - prova documentale | Verbale di constatazione della guardia di finanza - Prova documentale - Utilizzazione processuale - Condizioni.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - documenti - prova documentale
Il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale utilizzabile nel processo penale; tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., perché, altrimenti, la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria. (In motivazione, la Corte ha precisato che la violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti o la nullità dell'atto, se una tale sanzione non è prevista dalle norme del codice di rito a cui detta disposizione rimanda).
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)