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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 12 luglio 1962, causa 16/61

Decisione
decisa il 1962-07-12
ECLI
ECLI:EU:C:1962:29

Epigrafe

Nella causa della S.p.A. Acciaierie Ferriere e Fonderie di Modena, con sede a Milano, in persona del suo amministratore delegato dott. ing. Alceste Giacomazzi, assistita dall'avv. prof. Pietro Gaspard, patrocinante in Cassazione, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il signor Camillo Wagner, Rue des Roses 31, parle ricorrente, contro l'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, rappresentata dal suo consulente giuridico prof. Giulio Pasetti, in qualità di agente, con domicilio eletto nei suoi uffici, Place de Metz 2, Lussemburgo, parte convenuta, avente per oggetto in via principale l'annullamento ed in via subordinata la modifica della decisione individuale del 21 giugno 1961, con cui l'Alta Autorità ha inflitto alla ricorrente una sanzione pecuniaria per violazione dell'articolo 60 del Trattato istitutivo della C.E.C.A., come pure delle decisioni che l'Alta Autorità ha adottate per dare esecuzione al citato articolo, LA CORTE composta dai signori A. M. Donner, Presidente, O. Riese, Presidente di Sezione, L. Delvaux, Ch. L. Hammes (relatore) e A. Trabucchi, giudici Avvocato generale : K. Roemer, Cancelliere : A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla presente causa si possono così riassumere :
paragrafo 2
1. In occasione di verifiche effettuate dal 14 al 31 gennaio 1959, il 30 settembre ed il 14 ottobre 1959 presso la società «Acciaierie Ferriere e Fonderie di Modena» (qui di seguito denominata Fonderie di Modena), l'Alta Autorità constatava determinate infrazioni dell'articolo 60 del Trattato C.E.C.A. come pure delle decisioni dell'Alta Autorità 30-53,.31-53, 1-54 e 2-54, relative alle pratiche vietate dall'articolo 60, paragrafo 1 del Trattato ed alle modalità di pubblicazione dei listini e delle condizioni di vendita praticate dalle imprese siderurgiche. 2. Dalla decisione impugnata emerge che dette infrazioni si concretano nei seguenti fatti : a) Le Fonderie di Modena hanno contabilizzato fra le entrate le somme fatturate nel febbraio e nel marzo 1959 alla loro cliente Sidercomit, cioè Lit. 6.338.036,—, mentre questa ha pagato in realtà solo Lit. 5.950.179,—, vale a dire hanno concesso degli sconti non previsti dal listino, per complessive Lit. 437.857,—. Si tratta nella specie di sconti illeciti, anche se le somme pagate dalla Sidercomit sono state integrate, come la ricorrente assume, fino a concorrenza degli importi fatturati, mediante versamenti effettuati da azionisti delle Fonderie di Modena allo scopo di favorire questa cliente; l'Alta Autorità ravvisa inoltre una circostanza aggravante nel fatto che le Fonderie di Modena avrebbero dissimulato gli sconti mediante artifìci contabili. b) Per i mesi da giugno ad agosto 1958, le Fonderie di Modena hanno accreditato a clienti dai quali avevano accettato il pagamento mediante tratte a GO, 90 ed anche 120 giorni, a titolo di spese di sconto, importi molto superiori a quelli ch'esse pagavano alle banche, concedendo in tal modo sconti ingiustificati per complessive Lit. 302.182,—. In corso di causa questo addebito è stato meglio precisato nel senso che le tratte emesse dalle Fonderie di Modena erano di importo inferiore a quello delle fatture e che il ribasso era rappresentato da tale differenza, dalla quale van tuttavia dedotte le spese bancarie di sconto. c) Per un certo numero di forniture effettuate dal giugno al dicembre 1958, le Fonderie di Modena hanno assunto a proprio carico le spese di trasporto le quali, in base al listino, avrebbero dovuto essere fatturate al cliente, ed in tal modo praticato delle «sottoquotazioni» irregolari, per complessive Lit. 3.164.792,—. d) Le Fonderie di Modena hanno concesso al proprio depositario Orsi un bonifico, non giustificato dal listino, di Lit. 4.258.998,—. Il totale delle sottoquotazioni che l'Alta Autorità assume aver accertato ammonta quindi a Lit. 8.163.829,—. 3. Con raccomandata del 20 luglio 1960 l'Alta Autorità contestava alle Fonderie di Modena, a norma dell'articolo 36 del Trattato, le irregolarità sopra menzionate, invitandole a presentare le loro osservazioni nel termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera stessa. 4. Dopo aver sollecitato e ottenuto due proroghe del termine concesso, le Fonderie di Modena presentavano le loro osservazioni con lettera del 15 ottobre 1960 e successivamente nel corso del colloquio avuto dai suoi rappresentanti con l'Alta Autorità il 15 maggio 1961. 5. L'Alta Autorità, ritenendo che le Fonderie di Modena non' avevano negato i fatti ad esse addebitati e che le giustificazioni fornite non erano sufficienti a cancellarne il carattere illecito, con decisione 21 giugno 1961, esecutoria a norma dell'articolo 92 del Trattato, infliggeva alle Fonderie di Modena, in virtù dell'articolo 64 del Trattato, Lit. 8.000.000,— di ammenda, da versarsi entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Questa decisione veniva notificata alle Fonderie di Modena mediante lettera raccomandata 30 giugno 1961, pervenuta il 2 luglio 1961. 6. Il 2 agosto 1961 le Fonderie di Modena hanno depositato nella cancelleria della Corte un ricorso diretto all'annullamento od alla modifica della decisione testè menzionata.

SENTENZA › IN FATTO › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
La ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata ed in via subordinata la modifica del provvedimento nelle parti e nella misura in cui la Corte ritenga non doverlo annullare; nulla ha chiesto riguardo alle spese.
paragrafo 2
La convenuta ha chiesto alla Corte di respingere il ricorso e di condannare la ricorrente alle spese.

SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti

paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti possono così riassumersi :

SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › A — SUL PRIMO ADDEBITO (Sconto a favore della Sidercomit)

punto 1
La ricorrente lamenta in via principale che la decisione impugnata viola l'articolo 60 del Trattato, in relazione all'articolo 80, come pure le decisioni 1-54, 2-54, 30-53 e 31-53, in quanto applica in modo errato il concetto di ribasso illecito. Secondo la ricorrente, le operazioni commerciali intervenute fra essa e la Sidercomit sono perfettamente regolari: le somme registrate in entrata corrispondono perfettamente ai prezzi fatturati, i quali a loro volta corrispondono al prezzo di listino; tali somme sono state effettivamente incassate. La sola discrepanza che gli ispettori dell'Alta Autorità poterono rilevare è quella esistente tra le somme fatturate e contabilizzate, e quelle pagate mediante alcuni assegni emessi dalla Sidercomit a favore delle Fonderie di Modena. Ora, nulla vieta che un pagamento sia effettuato solo in parte mediante assegni e per il resto in contanti, come è avvenuto nella specie. D'altronde, il fatto che il saldo delle somme fatturate alla Sidercomit non sia stato versato direttamente da questa, bensì pagato in contanti e per suo conto da un terzo, ossia da un azionista delle Fonderie di Modena, non rende le vendite in questione discriminatorie ai sensi del diritto comunitario. Le Fonderie di Modena, infatti, anche se i detentori della maggioranza delle azioni sono legati fra loro da rapporti di parentela, hanno una personalità giuridica propria e un patrimonio del tutto distinto da quello degli azionisti; di conseguenza, il rapporto instaurato fra la persona giuridica Fonderie di Modena e la loro cliente Sidercomit è distinto da quello che può essere intercorso tra la persona fisica di un azionista uti singulus e la stessa Sidercomit. Quest'ultimo rapporto non riguardava la compravendita di prodotti soggetti al diritto comunitario; si trattava di un semplice rapporto finanziario tra la predetta persona fisica e la Sidercomit, e precisamente di un versamento da essa effettuato per conto e a favore di questa società. Nella specie non si può certo parlare di un trattamento di favore riservato dalle Fonderie di Modena alla Sidercomit. Nessuna disposizione vieta a un soggetto giuridico, anche se in possesso delle azioni di una società siderurgica, di venire personalmente incontro, in particolari circostanze, a un cliente della società stessa mediante un'apertura di credito o una sovvenzione che non incide sul patrimonio della società, bensì su quello del soggetto di cui si tratta. Nel corso della discussione orale, rispondendo ad una domanda del giudice relatore, la ricorrente ha precisato che il pagamento della differenza fra i prezzi di listino fatturati alla Sidercomit e quanto essa ebbe effettivamente a corrispondere, aveva il carattere di una donazione a suo favore fatta da un azionista delle Fonderie di Modena e che tale liberalità era stata motivata dal rifiuto della Sidercomit di corrispondere i prezzi di listino. La ricorrente ha offerto di provare tale circostanza; l'accettazione della donazione da parte della Sidercomit è comprovata dal suo comportamento. La norma universale «nullum crimen sine lege» impone quindi, secondo la ricorrente, di annullare la decisione impugnata. La convenuta osserva che la ricorrente non contesta i fatti-: la Sidercomit ha versato mediante assegni alle Fonderie di Modena, per quattro acquisti effettuati durante il periodo sottoposto a controllo, somme inferiori al fatturato, mentre nei libri della ricorrente sono stati registrati come entrate importi in contanti pari alle somme fatturate, come se la Sidercomit avesse pagato l'intero prezzo. Che la differenza fra gli importi dovuti dalla Sidercomit e i versamenti da questa effettuati — differenza che costituisce lo sconto di cui essa ha fruito — sia stata pagata alle Fonderie di Modena da uno o due dei loro principali azionisti, a titolo personale, è circostanza che la ricorrente si è limitata ad affermare, senza fornirne la prova. Secondo la convenuta, quand'anche l'assunto della ricorrente fosse provato, non sarebbe men vero che sono stati concessi alla Sidercomit ribassi non consentiti dal listino; questi ribassi non sono stati fatti risultare nella contabilità delle Fonderie di Modena; l'irregolarità dei ribassi e la dissimulazione degli stessi sono pertanto comprovate. Ciò che conta nella specie, per quanto riguarda il divieto di discriminazione, è il prezzo pagato dalla Sidercomit, non già quello incassato dalle Fonderie di Modena. La ricorrente stessa ammette che la Sidercomit ha pagato un prezzo inferiore al listino e quindi inferiore a quello pagato da altri acquirenti; ciò è sufficiente a dimostrare che il Trattato è stato violato. Se uno è il rapporto fra la persona giuridica Fonderie di Modena e la Sidercomit, e un altro, del tutto distinto, è il rapporto di un singolo socio delle Fonderie con la Sidercomit, non si vede come possa asserirsi la liceità di una voluta confusione dei due rapporti nelle scritture contabili; al contrario, siamo di fronte ad una dissimulazione attuata per impedire l'accertamento del ribasso non consentito.
punto 2
La ricorrente si duole, in via subordinata, che la decisione impugnata non tenga conto del concetto di «non comparabilità» : anche ammettendo che il rapporto intercorrente fra alcuni azionisti delle Fonderie di Modena e la Sidercomit potesse considerarsi inerente ad una operazione commerciale di competenza della C.E.C.A., si dovrebbe cionondimeno considerare lecito a norma del Trattato il trattamento di favore riservato a un acquirente non comparabile a quelli cui la ricorrente vende di solito i suoi prodotti. Ora, la Sidercomit non è un acquirente comparabile agli altri clienti, consumatori o commercianti privati, giacchè è un organismo commerciale della siderurgia di Stato ed è il solo fra, i clienti della ricorrente che abbia tale carattere. La ricorrente assume inoltre che,' anche attenendosi ad un criterio oggettivo di comparabilità, la Sidercomit va pur sempre considerata come un'impresa dotata di caratteristiche proprie. Si tratta di un ente che normalmente non acquista prodotti siderurgici dai privati, di guisa che un'operazione commerciale siffatta esce indubbiamente dagli schemi comuni. Secondo la ricorrente, del resto, è noto che, in pratica, le norme comunitarie sui prezzi non vengono; normalmente applicate agli Stati quando acquistano prodotti C.E.C.A. La convenuta ribatte che la tesi secondo la quale la Sidercomit, sol perchè è un organismo della siderurgia dello Stato, non sarebbe un cliente comparabile è in contrasto con il principio fondamentale' dell'uguaglianza delle persone di fronte alla legge. Lo Stato, quando opera nel campo industriale in regime di concorrenza, è sottoposto alla stessa disciplina giuridica cui sottostanno tutte le altre imprese. Sul piano comunitario, tutte le imprese soggette al Trattato sono tenute all'osservanza delle stesse norme, giacchè il Trattato è fondato sul principio basilare che vieta le discriminazioni. La ricorrente applica perciò erroneamente il concetto di comparabilità.
punto 3
In via ancor più subordinata, la ricorrente fa. carico all'Alta Autorità di aver commesso uno sviamento di potere e una violazione di legge per non aver tenuto conto di un aspetto fondamentale della fattispecie. Questo aspetto fondamentale consisterebbe nella circostanza che i prezzi pagati direttamente dalla Sidercomit restano entro i limiti del consentito allineamento sui prezzi più: favorevoli offerti dai concorrenti; essi non vanno al di là della riduzione, prevista dall'articolo 60, paragrafo 2, b, del Trattato, «che permette di allineare l'offerta fatta al listino — stabilito in base ad un altro punto — che riservi all'acquirente le condizioni più vantaggiose nel luogo di consegna». A sostegno di questa tesi la ricorrente produce uno specchio comparativo delle somme che le sono state versate dalla Sidercomit e dei prezzi minimi fatturabili, per le stesse partite, in base al listino della società «Acciaierie, Ferriere, Trafilerie Cravetto». A questo proposito, la convenuta solleva innanzitutto la questione se possa costituire sviamento di potere il non aver tenuto conto di elementi non dedotti dalla ricorrente al momento opportuno, cioè prima del ricorso. Obbligare l'Alta Autorità ad aggiungere di sua iniziativa agli argomenti difensivi svolti dall'impresa interessata tutte le altre possibili difese di cui l'impresa stessa avrebbe potuto valersi, significherebbe invertire l'onere della prova e rendere impossibile l'azione dell'Alta Autorità. A tale obiezione la ricorrente ribatte non potersi assolutamente considerare precluso davanti alla Corte un argomento non dedotto nella fase amministrativa della controversia. La convenuta sostiene inoltre che l'intenzione di effettuare l'allineamento dev'essere manifestata all'atto della conclusione del contratto. La ricorrente assume invece che nè il Trattato, nè alcuna disposizione normativa dell'Alta Autorità obbligano le imprese a manifestare, all'atto della conclusione del contratto, l'intenzione di effettuare un allineamento. Il concetto di allineamento accolto dal Trattato è un concetto non formale, bensì sostanziale; quello che si deve prendere in considerazione è l'effetto dell'allineamento, e null'altro. In ogni caso, sarebbe assurdo punire nello stesso modo la mancata dichiarazione di un allineamento lecito — come quello di cui trattasi — e la concessione di sconti discriminatori. La convenuta replica che l'impresa che ha violato il proprio listino concedendo dei ribassi non può addurre a propria giusti ficazione, una volta che i ribassi siano stati scoperti, di essersi allineata ai prezzi della concorrenza. La tesi sostenuta dalla ricorrente porterebbe alla conseguenza che la violazione del listino commessa da un'impresa che conceda ribassi, sarebbe lecita o illecita in eventum, cioè a seconda che l'impresa riesca o meno a trovare un ipotetico concorrente che abbia praticato un prezzo uguale o inferiore a quello da essa praticato'. Si arriverebbe ih tal modo ad annullare: praticamente l'obbligo di attenersi ai listini pubblicati. Passando ad esaminare minutamente l'articolo 60 del Trattato, la convenuta rileva che l'allineamento dev'essere effettuato con riguardo ad un listino determinato, non già sui listini della «concorrenza» o peggio, con riferimento ai prezzi da questa praticati. In secondo luogo, l'espressione «aligner l'offre» usata dal Trattato dimostra che l'allineamento sul listino di un concorrente non può essere effettuato posteriormente alla conclusione del contratto di vendita onde giustificare, a posteriori un ribasso; si può allineare l'offerta, non già il prezzo stabilito in un contratto già concluso. Per allinearsi correttamente non basta del resto paragonare due prezzi; si devono paragonare due proposte di contratto: da un lato l'offerta concreta fatta a un acquirente da un certo venditore e, d'altro lato, l'offerta astratta deducibile dal listino di un altro venditore. L'una e l'altra offerta comprendono non soltanto il prezzo, ma anche le condizioni di vendita e queste ultime, per poter essere applicate, devono necessariamente essere già note. La parità dei prezzi base non è sufficiente ad assicurare la parità di trattamento se le condizioni di vendita sono diverse. A questo proposito là convenuta rileva — e ciò vale anche per la documentazione prodotta dalla ricorrente in merito alle altre infrazioni — che le fatture prodotte dalla ricorrente indicano un punto di parità diverso da quello stabilito nel listino su cui le Fonderie di Modena affermano essersi allineate, il che significa che l'acquirente ha pagato un prezzo di trasporto diverso da quello del listino del concorrente; nella documentazione prodotta dalla ricorrente vi sono poi altre divergenze e inesattezze. In corso di causa la convenuta ha presentato alla Corte il calcolo dettagliato di un corretto allineamento sul listino della Cravetto, calcolo che contraddice alle cifre indicate dalle Fonderie di Modena. Secondo l'Alta Autorità non si tratta comunque di veri allineamenti. Infine la convenuta sostiene che la tesi della ricorrente relativa all'allineamento contiene una significativa ammissione, in quanto essa riconosce di aver praticato prezzi non conformi al proprio listino ed è in contraddizione con il primo motivo: dei ribassi costituenti un dono fatto a titolo personale da un azionista a un cliente non possono essere stati concessi sotto forma di allineamento.
punto 4
La ricorrente deduce «ad abundantiam» che l'accusa di dissimulazione mossale non regge, posto che non le si può far carico di alcuna irregolarità contabile. Il fatto che nella contabilità non risultino distintamente riportate la parte del prezzo versata dalla Sidercomit mediante assegno e quella pagata per suo conto da altri, non può essere considerato un artifìcio dissimulatorio, giacchè nessuna norma giuridica, come nessuna regola tecnica o di prassi contabile, prescrivono una distinzione siffatta. D'altronde nessuna norma comunitaria contempla specificamente circostanze aggravanti del genere di quella che l'Alta Autorità ha posto a carico della ricorrente. Questa non si è resa colpevole di alcuna infrazione dell'articolo 47 del Trattato: essa non ha scientemente fornito notizie false e d'altro lato una registrazione contabile non è una «notizia» fornita a un verificatore. Nella specie non vi è alcun falso, bensì al massimo qualcosa di «non specificato», il che è ben diverso. Essa non ha quindi mai agito con «animus dissimulandi» nè le si potrebbe far carico di alcuna dissimulazione. D'altronde l'Alta Autorità nella decisione impugnata non ha menzionato l'articolo 47; essa non può ricorrervi, a posteriori, a sostegno di detto provvedimento. La convenuta sostiene che la dissimulazione sussiste, come dimostra il fatto stesso della confusione contabile di due rapporti giuridici che avrebbero dovuto rimanere distinti; la dissimulazione non avrebbe potuto essere accertata se gli ispettori non avessero avuto occasione di esaminare le scritture contabili della Sidercomit. Ci si trova di fronte a un caso tipico della documentazione scientemente falsa previsto dall'articolo 47 del Trattato; si tratta nella specie di un falso ideologico evidente. La circostanza aggravante contestata nella decisione impugnata consiste nell'aver contabilizzato come versati dalla Sidercomit gli interi importi fatturati, mentre questa ne aveva versato solo una parte. La decisione impugnata non contiene la violazione di legge che la ricorrente lamenta; al contrario essa ha rettamente applicato le norme del Trattato.
punto 5
La ricorrente, sempre in via subordinata, lamenta che l'Alta Autorità ha commesso uno sviamento di potere, «nelle forme di difetto di motivazione, incompleta valutazione dei fatti ed ingiustizia manifesta», in quanto non ha tenuto conto di alcuni importantissimi aspetti della fattispecie, aspetti che, se non hanno carattere discriminante, costituiscono quanto meno delle attenuanti. a) Queste sono in primo luogo di carattere obiettivo: i fatti addebitati a uno dei suoi azionisti erano necessari onde permettere, in modo indiretto, alle Fonderie di Modena di concludere alcuni affari, superando le difficoltà determinate in quel momento dalla gravissima congiuntura in atto sul mercato siderurgico in genere e su quello italiano in ispecie. Nel 1958 regnava nel settore siderurgico uno stato «diffuso e persistente» di disordine e di indisciplina, alimentato soprattutto dal comportamento sleale, in fatto di concorrenza, di alcune imprese che sfuggivano al controllo degli organi comunitari. b) Altre circostanze attenuanti hanno carattere soggettivo: la ricorrente stava uscendo da un periodo diffìcile durante il quale essa aveva riorganizzato l'azienda e ricostruito gli impianti; sarebbe stato per essa assai dannoso, nel momento in cui si trovava in pieno rilancio commerciale, non soddisfare le richieste della Sidercomit ovvero ricorrere a un eccessivo ribasso dei prezzi. Queste circostanze sono atte a giustificare l'aiuto indiretto fornito alla ricorrente, con sacrificio personale, da uno dei suoi azionisti; il fatto che l'Alta Autorità ha tenuto conto solo di una circostanza considerata come aggravante mentre ha trascurato di prendere in considerazione le circostanze attenuanti, costituirebbe un evidente sviamento di potere. La convenuta ribatte che le difficoltà congiunturali cui la ricorrente si richiama non possono giustificare pratiche discriminatorie e vietate. La ricorrente, onde ovviare alle difficoltà nelle quali pretende essersi trovata, non avrebbe avuto alcun bisogno di violare la legge; essa avrebbe potuto valersi del sistema legale consistente nel rivedere il listino, nel modificarlo secondo le esigenze e nel ricorrere all'allineamento. Quanto agli elementi di fatto, l'Alta Autorità rileva, da un lato, che il fatto che non tutte le imprese che hanno violato il Trattato abbiano potuto essere perseguite non può essere considerato come una circostanza attenuante e, d'altro lato, che nessuna delle imprese concorrenti della ricorrente ha tenuto una contabilità dissimulata. Nella specie non si potrebbe quindi parlare di sviamento di potere. La ricorrente replica di essersi trovata, al momento dei fatti di cui è causa, in istato di legittima difesa nei confronti delle imprese concorrenti le quali violavano le norme in materia di pubblicazione dei prezzi e di allineamento. D'altro lato, l'abbassamento del listino avrebbe provocato presso i suoi clienti conseguenze psicologiche per essa dannose, tanto più che sarebbe stato operato in una fase critica, non soltanto per essa, ma per il mercato in genere, in quanto le altre imprese non rispettavano le regole del gioco. La convenuta osserva che la ricorrente invoca la legittima difesa come semplice circostanza attenuante anzichè come circostanza discriminante; di conseguenza essa ammette implicitamente che nel caso in esame non sussistono i presupposti della legittima difesa. La convenuta contesta inoltre che l'adeguamento del listino e la riduzione dei prezzi possano screditare l'impresa ed afferma anzi il contrario. In ogni caso il motivo addotto dalla ricorrente per giustificare i ribassi non integra gli estremi della legittima difesa, nè di una circostanza attenuante generica.

SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › B — SUL SECONDO ADDEBITO (Ribassi concessi pel pagamento mediante tratte)

punto 1
La ricorrente si duole che la decisione impugnata viola l'articolo 60 del Trattato C.E.C.A., come pure le decisioni 1-54, 2-54, 30-53 e 31-53 dell'Alta Autorità, in quanto applica erroneamente il concetto di ribasso illecito. Essa sostiene che le operazioni commerciali incriminate sono perfettamente regolari, sia perchè l'accettazione in pagamento di tratte è conforme agli usi commerciali oltre che prevista fra le condizioni di listino, sia perchè le maggiorazioni per ritardo previste dal listino sono state regolarmente fatturate. In fatto la ricorrente è stata in alcuni casi costretta dalla mancanza di liquidi a emettere delle tratte prima che le operazioni contabili della fatturazione siano compiute; l'importo di tali tratte era perciò approssimativo. Taluni clienti non le hanno versato il saldo malgrado ripetuti solleciti; considerando il ricupero in via giudiziaria troppo oneroso e di dubbio esito, la ricorrente ha dovuto rassegnarsi ad iscrivere tali importi nel conto perdite. Il divieto di discriminazioni non può obbligare le imprese ad agire giudiziariamente per ricuperare somme che, loro malgrado, non sono state pagate nel termine stabilito. La convenuta rileva che la decisione impugnata non fa tanto carico alla ricorrente di non essersi adoperata per ricuperare le maggiorazioni di ritardo rimaste insolute — assunto che del resto non è suffragato da prove — quanto di aver sistematicamente accordato termini di pagamento anormali, — fino a 120 giorni — e soprattutto di aver concesso, a titolo di sconto, ribassi ben più rilevanti delle maggiorazioni per ritardo. Essa ritiene trattarsi di un secondo sistema di cui si è valsa la ricorrente per concedere ribassi illeciti: quello delle tratte con ribasso per i clienti che chiedono dilazioni di pagamento. Come il primo (usato nei confronti della Sidercomit), esso e vietato dal Trattato; nel secondo caso, però, l'esistenza di tratte ha reso necessaria la contabilizzazione dei ribassi. La convenuta sostiene di aver quindi correttamente applicato l'articolo 60 del Trattato.
punto 2
La ricorrente lamenta che la decisione impugnata ha erroneamente applicato il concetto di allineamento sui prezzi di listino delle imprese concorrenti. A questo proposito essa sostiene che, anche volendo tener conto soltanto della somma recuperata, prescindendo cioè dalla parte rimasta insoluta, il prezzo effettivamente pagato mediante tratta non è inferiore a quelli previsti, per gli stessi prodotti, dai listini di determinate imprese concorrenti; ci si trova quindi nei limiti delle deroghe legalmente consentite in materia di allineamento. La ricorrente suffraga questo assunto producendo, a titolo di esempio, per uno degli affari in contestazione, i prezzi che avrebbero potuto essere fatturati in base al listino della «Lavorazione Metalli Vari» di Brescia, prezzi inferiori a quelli effettivamente pagati da uno dei propri clienti. Per ribattere a tale assunto la convenuta ripete gli argomenti tratti dall'irregolarità, rispetto al Trattato, dell'allineamento a posteriori; esponendo dettagliatamente dati numerici, essa tenta di dimostrare che nella specie non si è trattato di un vero e proprio allineamento.
punto 3
La ricorrente sostiene che, nella motivazione della decisione impugnata, l'Alta Autorità afferma a torto che gli asseriti ribassi illeciti sono stati registrati come spese di sconto. Di fatto, essi sono stati contabilizzati come «sconti su fattura»,. espressione generica sotto la quale la terminologia contabile italiana comprende in ispecie i residui di prezzo non pagati per i quali non è il caso di adire le vie legali. Secondo la ricorrente, i fatti sono stati travisati dall'Alta Autorità, il «che costituisce, secondo l'insegnamento dominante, un chiaro sintomo di eccesso di potere». La convenuta ribatte che l'asserito travisamento dei fatti non sussiste, giacchè «spese di sconto» o «sconto su fattura» sono termini che concernono una sola realtà non lecita, cioè discriminazioni non consentite dal Trattato in quanto si risolvono nel sottoporre a condizioni diseguali acquirenti comparabili. Secondo la convenuta, la terminologia contabile italiana usa del resto l'espressione «sconto su fattura» per designare, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, i ribassi concessi, non già i residui di prezzo non pagati.
punto 4
La ricorrente sostiene ancora che, anche ammettendo che vi sia un'infrazione, l'Alta Autorità avrebbe dovuto tener conto,, quanto meno come circostanze attenuanti, della gravità della, situazione di mercato che la ricorrente dovette affrontare e della crisi di assestamento ch'essa stava attraversando. La convenuta refuta questa tesi con gli argomenti svolti a proposito del primo addebito.

SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › C — SUL TERZO ADDEBITO (Accollo delle spese di trasporto)

punto 1
La ricorrente assume che il provvedimento impugnato viola l'articolo 60 del Trattato come pure le decisioni dell'Alta Autorità 1-54, 2-54, 30-53 e 31-53, in quanto non applica il concetto di allineamento sui prezzi di listino delle imprese concorrenti. Il fatto che la ricorrente abbia assunto a proprio carico, contrariamente a quanto previsto dal listino, le spese di trasporto per un certo numero di vendite ha avuto il solo effetto di introdurre nei prezzi praticati un allineamento non eccedente il limite minimo delle offerte fatte su alcuni listini delle imprese concorrenti; essa non ha quindi contravvenuto all'articolo 60, paragrafo 2, b, del Trattato. La ricorrente produce a sostegno dati dai quali risulterebbe che, per 27 fatture relative al periodo considerato, i prezzi da essa effettivamente applicati sono di gran lunga superiori a quelli praticati da varie ditte concorrenti. A tale censura la convenuta oppone che l'allineamento a posteriori è escluso dal Trattato e sostiene, basandosi su dati numerici, che nella specie non vi è stato un regolare allineamento.
punto 2
La ricorrente sostiene, come già a proposito dei primi due addebiti, che l'Alta Autorità illegittimamente non ha tenuto conto nella sua decisione, neppure come circostanza attenuante, della situazione prospettata dalla ricorrente. La convenuta si richiama a quanto detto a tale proposito trattando dei due primi addebiti.

SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › D — SUL QUARTO ADDEBITO (Abbuono concesso alla Ditta Orsi)

punto 1
Per quanto riguarda l'abbuono concesso al suo depositario Orsi di Modena, la ricorrente fa carico all'Alta Autorità di non aver tenuto conto della singolarità dei rapporti cui tale sconto era connesso. La ditta Orsi è, in un certo senso, un acquirente non comparabile agli altri acquirenti della ricorrente, in quanto ad essa legato da particolari relazioni d'affari (le Fonderie di Modena e la Orsi sono nate, in seguito a divisione ereditaria, da un'unica impresa). La convenuta afferma di non comprendere il fondamento giuridico del concetto di «non comparabilità» fatto proprio dalla ricorrente. Ove si adottasse il punto di vista della ricorrente, la maggior parte delle operazioni di vendita potrebbero legalmente avere carattere discriminatorio ed il principio di cui all'articolo 60, paragrafo 1, del Trattato rimarrebbe confinato nel mondo delle idee astratte ed infeconde.
punto 2
La ricorrente assume che non si tratta nella specie di un vero e proprio abbuono, bensì della forzata rinuncia a riscuotere il saldo di vari conti in sospeso fra essa e la ditta Orsi. Questa si trovava in. quel tempo in fase prefallimentare; il recupero per via giudiziaria non avrebbe avuto alcun esito ed avrebbe inoltre determinato una crisi suscettibile di gravissime ripercussioni economiche anche al di fuori della ditta stessa. Il divieto di discriminazione non può implicare l'obbligo per le imprese di esercitare azioni giudiziarie contro creditori insolventi; tanto più nella specie, trattandosi di un debitore al quale la ricorrente era legata da rapporti particolari. La convenuta rileva che questa circostanza non è mai stata menzionata nella fase istruttoria amministrativa e sostiene che i protesti prodotti dalla ricorrente non costituiscono una prova sufficiente dell'impossibilità di recuperare i crediti nei confronti della ditta Orsi.
punto 3
La ricorrente sostiene che la parte di prezzo pagata dalla ditta Orsi non è inferiore ai prezzi di listino di altre imprese e che si deve perciò tener conto, per quanto riguarda questo addebito, della circostanza attenuante costituita dall'allineamento consentito dall'articolo 60, paragrafo 2, b, del Trattato. Essa ha prodotto a sostegno di questa tesi vari documenti intesi a dimostrare che i prezzi da essa fatturati, al netto delle spese di trasporto, sono largamente superiori a quelli fatturabili in base al listino dell'Uva. La convenuta oppone di non aver potuto prendere in considerazione difese non proposte in precedenza; quanto al merito, essa si richiama alle osservazioni fatte a proposito dei tre primi addebiti.
punto 4
La ricorrente ripete le tesi già svolte e fa carico all'Alta Autorità di non aver tenuto conto, neppure come circostanza attenuante, delle condizioni del mercato e della situazione della ricorrente, tanto più che i suoi rapporti con la Orsi erano particolarmente stretti. La convenuta nega di non aver preso in considerazione le circostanze attenuanti.

SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › E — SULL'ENTITÀ DELL'AMMENDA

paragrafo 1
La ricorrente rileva che l'ammenda inflittale con la decisione impugnata è molto gravosa, in relazione alle circostanze e alle ammende sinora irrogate.
paragrafo 2
L'Alta Autorità, nel commisurare l'ammenda, avrebbe dovuto tener conto in ispecie del fatto che la ricorrente e un'impresa di modeste dimensioni, la cui onestà e serietà sono incontestabili; d'altro lato il suo comportamento, anche se illegittimo, non può aver prodotto alcun perturbamento apprezzabile nel mercato.
paragrafo 3
La convenuta ribatte che l'articolo 64 del Trattato le attribuisce la facoltà di infliggere alle imprese che abbiano violato l'articolo 60 ammende fino a concorrenza del doppio del valore complessivo delle vendite irregolari. Essa si è quindi tenuta ben lontana dal massimo previsto dal Trattato, proprio in considerazione di tutti gli aspetti della vertenza.

SENTENZA › IN FATTO › IV — Il procedimento

paragrafo 1
Il procedimento si è svolto ritualmente.

IN DIRITTO

paragrafo 1
Sulla ricevibilità del ricorso la convenuta non ha sollevato alcuna eccezione, nè sono da fare rilievi d'ufficio.
paragrafo 2
L'azione è diretta all'annullamento o, in subordine, alla modifica della pena pecuniaria inflitta dall'Alta Autorità alle Fonderie di Modena per aver contravvenuto all'articolo 60 del Trattato e altresì alle decisioni d'esecuzione 30 e 31-53 ed 1 e 2-54, avendo concesso a determinati clienti sconti non previsti dal suo listino dei prezzi e delle condizioni di vendita, in violazione delle menzionate disposizioni.
paragrafo 3
Queste infrazioni sono state elencate nella decisione impugnata sotto quattro rubriche relative a casi concreti accertati dagli ispettori dell'Alta Autorità.
paragrafo 4
Prima di esaminare la fondatezza degli addebiti è opportuno rilevare che i fatti sui quali essi si basano sono stati ammessi dalla ricorrente in occasione del procedimento amministrativo in contraddittorio che, a norma dell'articolo 36 del Trattato, ha preceduto la decisione impugnata. Il verbale del relativo colloquio fra l'Alta Autorità e la ricorrente è stato allegato agli atti e la Corte potrà quindi tenerne il debito conto.
paragrafo 5
Fatta questa premessa, vanno ora esaminati gli addebiti mossi alle Fonderie di Modena.

IN DIRITTO › I— Sul primo addebito (Sconti a favore della Sidercomit)

punto 1
È pacifico fra le parti, in primo luogo, che il pagamento delle merci fornite e fatturate dalla ricorrente alla Sidercomit è stato contabilizzato al prezzo di listino delle Fonderie di Modena e che il prezzo figura interamente versato dalla Sidercomit e, in secondo luogo, che ciò non risponde alla realtà, posto che una parte del prezzo è stata corrisposta in luogo della Sidercomit da un terzo, grande azionista e amministratore delegato delle Fonderie di Modena, assertivamente a titolo di donazione a favore della Sidercomit al solo scopo di consentire la conclusione di un affare con un cliente di tanta importanza. Stando alle asserzioni della ricorrente, la Sidercomit, beneficiaria dell'atto di liberalità, avrebbe tacitamente accettato la donazione. Dalle stesse asserzioni risulta cionondimeno che la Sidercomit, pur consentendo alla fatturazione proforma al prezzo di listino, aveva in realtà accettato di concludere gli acquisti propostile solo a prezzi inferiori a quelli previsti dal listino delle Fonderie di Modena che essa considerava superiori ai prezzi correnti sul mercato. È pacifico, nella specie, che entrambi i contraenti concordemente riconoscono che l'importo dovuto dall'acquirente, e perciò costituente il prezzo della fornitura, non era già quello indicato nelle fatture e nei libri contabili delle Fonderie di Modena, bensì una somma inferiore che, in linea di diritto ed in linea di fatto, costituiva il «prezzo praticato» ai sensi dell'articolo 60 del Trattato. La riduzione del prezzo convenuto rispetto al prezzo di listino concessa dal venditore al compratore costituisce uno sconto. D'altro lato, la donazione fatta da un terzo, che non partecipa alla compravendita, rimane estranea al contratto qualora, come nella specie, l'asserito donatore intervenga in realtà ad esclusivo vantaggio del venditore. La scarsa convinzione della ricorrente di agire in modo lecito emerge del resto pienamente dal suo tentativo di dissimulare la manipolazione mediante un artifìcio contabile il quale avrebbe dovuto sfuggire al controllo in quanto faceva apparire un unico versamento effettuato dalla Sidercomit. Questo motivo è pertanto infondato.
punto 2
In subordine, la ricorrente fa carico all'Alta Autorità di non aver tenuto conto della circostanza che la Sidercomit, organismo commerciale della siderurgia di Stato, è un acquirente non comparabile alla normale clientela e che il trattamento di favore era lecito nei suoi confronti, posto che il divieto di concedere sconti vale solo per i negozi comparabili. La Corte osserva che, dal punto di vista giuridico, la Sidercomit è una società come tutte le altre e che lo Stato italiano, dando per dimostrato il controllo da questo esercitato sulla Sidercomit attraverso la Finsider, agirebbe nella specie iure gestionis ed è quindi soggetto al diritto della Comunità come qualunque altro privato. Pertanto pure questo motivo è infondato.
punto 3
In via ancor più subordinata la ricorrente sostiene che l'importo effettivamente pagato dalla Sidercomit resterebbe comunque entro i limiti dei suoi prezzi di listino, determinato in base ad altri punti che procurino al compratore condizioni più vantaggiose nel luogo di consegna; che in effetti le somme versate' dalla sola Sidercomit sarebbero ancora superiori al prezzo minimo che avrebbe potuto essere praticato basandosi sul listino della società «Acciaierie, Ferriere, Trafilerie Cravetto», da essa citata ad esempio; e che, infine omettendo di tener conto di questa possibilità di allineamento, l'Alta Autorità avrebbe commesso uno sviamento di potere e altresì una violazione di legge. a) A tal proposito la Corte osserva che, contrariamente a quanto sostiene l'Alta Autorità, questo motivo non può essere respinto solo perchè non era stato proposto nel corso del procedimento amministrativo. Una preclusione siffatta, d'altronde incompatibile con la natura meramente preliminare del procedimento previsto dall'articolo 36 del Trattato, limiterebbe indebitamente i diritti processuali della ricorrente. b) Il motivo è tuttavia infondato. In materia di prezzi, infatti, il Trattato C.E.C.A. si basa su due principi fondamentali: la pubblicità e, grazie a questa, la non discriminazione. A tale scopo l'articolo 60, n. 2 a) stabilisce in ispecie che i listini dei prezzi e delle condizioni di vendita devono essere resi pubblici. Il diritto all'allineamento costituisce un'eccezione al principio dei prezzi di listino, ma non deve renderlo del tutto privo di effetto eliminando la pubblicità mediante allineamenti effettuati a posteriori. L'articolo 60, n. 2 b) del Trattato stabilisce che è l'offerta fatta al cliente che va allineata su un listino determinato in base ad un altro punto in modo da costituire una quotazione eccezionale in vista dell'offerta concreta fatta al compratore da un altro venditore; questa quotazione, in caso di corretto allineamento su elementi noti e controllabili, deve determinare le condizioni del contratto fin dalla sua conclusione, rimanendo esclusa qualsiasi successiva modifica e in ispecie la dissimulata riduzione del prezzo al momento dell'esecuzione del contratto di vendita. L'allineamento effettuato unicamente allo scopo di giustificare a posteriori uno sconto non previsto dal listino,— anche se rispondente alle precise disposizioni vigenti in proposito, caso che del resto qui non ricorre — è perciò in contrasto con il sistema generale del Trattato e in ispecie con l'articolo 60, n. 2 b). La ricorrente non poteva ignorare questi principi che già il 12 dicembre 1956 l'Alta Autorità aveva richiamato nella sua circolare n. 2.
punto 4
Ad abundantiam la ricorrente deduce che la decisione dell'Alta Autorità è inficiata da sviamento di potere nella forma di difetto di motivazione, di incompleta valutazione dei fatti e di ingiustizia manifesta, in quanto non si sarebbe tenuto conto di particolari circostanze di carattere discriminante ed almeno attenuante. Sotto l'aspetto oggettivo, la ricorrente invoca in proposito difficoltà congiunturali del mercato italiano che essa asserisce aver potuto superare unicamente venendo meno alle prescrizioni del Trattato. Essa sostiene che, a seguito dello sleale comportamento di taluni concorrenti che riuscivano a sfuggire al controllo dell'Alta Autorità, essa si era trovata in istato di legittima difesa, il che va considerato come una discriminante. La Corte osserva che la legittima difesa presuppone un atto che risulti necessario per sottrarsi a un pericolo incombente su chi agisce; inoltre la minaccia deve essere diretta, il pericolo imminente e non vi deve essere alcun altro mezzo lecito di porvi riparo; tutto ciò manca nella specie: non è stata infatti fornita la prova del pericolo imminente che avrebbe minacciato la ricorrente, nè della circostanza che solo la violazione del diritto comunitario le avrebbe permesso di superare le difficoltà congiunturali in cui qualsiasi impresa industriale può versare in determinati periodi. Non si può pertanto ritenere sussista l'invocata discriminante.

IN DIRITTO › II — Sul secondo addebito (Sconti concessi su pagamenti a mezzo tratta)

punto 1
Secondo l'impugnata decisione, la ricorrente avrebbe accettato dei pagamenti a mezzo tratta con scadenze più o meno lunghe, applicando correttamente le maggiorazioni di ritardo previste dal listino. Quanto all'importo delle tratte, essa avrebbe accreditato ai clienti «l'importo netto dell'effetto scontato», registrando la differenza, a pareggio della partita, fra le spese di sconto.
punto 2
A questo addebito, già nel procedimento amministrativo, la ricorrente aveva opposto che difficoltà di cassa l'hanno indotta a emettere immediatamente, all'atto della spedizione delle merci e prima di procedere alla fatturazione, delle tratte per importi «approssimativi», inferiori al valore delle consegne, di guisa che le somme effettivamente incassate mediante tali tratte erano inferiori agli importi addebitati ai clienti con fatture compilate successivamente all'emissione delle tratte stesse; che il ricupero dei saldi in tal modo calcolati a posteriori si dimostrava impossibile; che i clienti si attenevano agli importi inizialmente indicati nelle tratte, importi che, per non suscitare il risentimento dei clienti, era difficile modificare in un secondo tempo; che inoltre l'emissione di tratte a complemento avrebbe potuto nuocere al-suo credito presso le banche e che comunque il rifiuto opposto dai clienti alla richiesta di pagamento del saldo avrebbe costretto la ricorrente ad. assumersi spese giudiziarie sproporzionate alle somme da ricuperare. Secondo la ricorrente, nei suoi libri sotto la voce «sconto su fattura» sarebbe stata registrata appunto detta differenza, e questo modo di procedere sarebbe usuale in Italia anche quando trattasi di crediti irrecuperabili. La tesi della ricorrente è però contraddetta dai fatti. Non è stato provato nè offerto in prova che eventuali tratte complementari non sarebbero state onorate dai clienti, una volta che essi fossero stati informati dell'esatto ammontare del loro debito mediante una fattura compilata in base al listino ad essi noto. La ricorrente non ha inoltre dimostrato di avere emesso alcuna tratta complementare, nè di aver proceduto ad alcuna messa in mora o fatto alcunchè per ricuperare i suoi crediti. Infine, la lettera in cui un avvocato dichiara che le spese di ricupero per via giudiziaria di piccole somme sono sproporzionate al profitto che se ne può sperare, contiene solo un'affermazione generica e non apporta alcun utile contributo al quadro in esame. Senza contare che un'adeguata registrazione contabile avrebbe fatto apparire senza ambiguità il preciso motivo della remissione del debito del cliente. La tesi della ricorrente è pertanto infondata.
punto 3
In via subordinata la ricorrente sostiene che, anche a prescindere dagli asseriti insoluti pareggiati come sconti su fatture, gli importi effettivamente corrisposti dai suoi clienti per le forniture di cui al presente addebito sarebbero superiori ai prezzi risultanti dal corretto allineamento sui listini di ditte concorrenti fra le quali essa cita la «Lavorazione Metalli Vari» di Brescia. Per le ragioni esposte sopra a proposito del primo addebito, questo assunto della ricorrente va disatteso, posto che l'allineamento sarebbe stato successivo alle offerte sul mercato.

IN DIRITTO › III — Sul terzo addebito (Accollo di spese di trasporto)

punto 1
In linea di fatto la ricorrente non contesta di essersi accollata, contrariamente a quanto previsto dal listino, le spese di trasporto relative alle vendite di cui alla decisione impugnata.
punto 2
Anche a questo proposito essa invoca a posteriori il corretto allineamento sui listini di imprese concorrenti, partendo dai quali i suoi prezzi non sarebbero stati inferiori al minimo consentito. Questo assunto è giuridicamente infondato come risulta dalle: considerazioni fatte a questo proposito relativamente al primo addebito.

IN DIRITTO › IV — Sul quarto addebito (Bonifico concesso alla ditta Orsi)

punto 1
Pur riconoscendo l'esattezza dei fatti enunciati nella decisione, fatti che l'Alta Autorità intende reprimere perchè si risolvono in sconti rispetto al listino che l'articolo 60 del Trattato vieta, la ricorrente sostiene che i notevoli bonifici da essa concessi alla propria depositaria ditta Orsi non erano in contrasto con detto articolo e non potevano costituire sconti illeciti.
punto 2
Essa deduce in primo luogo che gli affari conclusi con la Orsi riguardavano un compratore non comparabile agli altri clienti in considerazione dei vincoli personali che univano gli azionisti delle due imprese, sorte, in seguito a divisione ereditaria, da un'unica impresa familiare. Questo assunto va respinto. La nozione di comparabilità contenuta nel Trattato ha carattere obiettivo e, se non si voglia rendere inoperante il divieto di discriminazione, non consente di prendere in considerazione circostanze meramente soggettive quali i rapporti di parentela intercorrenti fra gli interessati.
punto 3
In secondo luogo, secondo la ricorrente non si tratterebbe nella specie di veri sconti, ma della rinunzia a crediti che erano effettivamente irricuperabili in quanto la ditta Orsi versava in difficile situazione finanziaria. In vista dei rapporti di parentela intercorrenti fra gli azionisti della ricorrente e il proprietario della ditta Orsi, il solo modo di aiutare quest'ultima senza impegnarsi personalmente nei confronti di altri creditori, sarebbe consistito nel rinunziare ai crediti che la ricorrente vanta verso la ditta Orsi. Questa rinunzia sarebbe stata inoltre obiettivamente giustificata dalle scarse probabilità di ricupero dei crediti e dall'inanità di azioni esecutive nelle quali non vi era modo di ottenere la rifusione delle spese incontrate, tanto più che il protesto delle tratte emesse sulla ditta Orsi aveva ormai fatto constare la sua insolvenza. I protesti prodotti in causa forniscono la prova della precaria situazione in cui versava la Orsi; tratte per complessive Lit. 8.131.580, tutte emesse dalla ricorrente, erano state protestate. La pubblicità data da questi protesti allo stato d'insolvenza della Orsi fa escludere il sospetto di una connivenza della ricorrente. Saldi di crediti per complessive Lit. 4.258.998 i quali, tenuto conto delle circostanze, si possono considerare irricuperabili, sono rimasti insoluti. Da queste considerazioni emerge che non vi è motivo di ritenere che nella specie si trattasse di veri e propri sconti concessi dalla ricorrente, bensì, invece, della rinunzia globale al saldo dovuto dalla Orsi. I fatti accertati indicano infatti che vi fu una remissione di debito, non già uno sconto il quale dovrebbe consistere in un bonifico effettuato in vista e in occasione di un determinato affare. La sussistenza di questa contravvenzione non può pertanto considerarsi dimostrata.

IN DIRITTO › V — Sulla misura dell'ammenda

punto 1
Non vi è motivo di esaminare se nel presente caso andassero applicate le circostanze aggravanti previste dall'articolo 47 del Trattato. Nella sua decisione, l'Alta Autorità non si è infatti richiamata alla citata disposizione, nè ha del resto applicato le aggravanti ivi previste. Dichiarando volutamente inesatti i dati risultanti dalla contabilità della ricorrente per quanto riguarda il primo addebito, l'Alta Autorità si è limitata a stigmatizzare, del resto con ragione, un artificio delle Fonderie di Modena, senza peraltro considerarlo come un'aggravante a carico della ricorrente.
punto 2
Le censure elevate dalla ricorrente contro il rifiuto dell'Alta Autorità di concederle delle attenuanti non possono essere accolte. Nè la circostanza che altre. imprese effettuassero manipolazioni analoghe a quelle ad essa contestate, nè la difficile situazione nella quale essa asserisce, senza peraltro provarlo, di essersi trovata in un momento difficile per tutti, potevano dispensarla dall'obbligo di attenersi rigidamente alle norme del Trattato. La ricorrente avrebbe d'altronde potuto ottenere l'effetto perseguito con gli sconti illeciti, modificando adeguatamente il suo listino. Per i motivi sopra esposti la. ricorrente va tuttavia assolta dal quarto addebito, il che riduce di circa la metà l'importo degli sconti illeciti concessi. L'ammenda inflitta va pertanto ridotta in proporzione.

IN DIRITTO › VI — Le spese

paragrafo 1
La ricorrente è rimasta soccombente nelle sue conclusioni relativamente a. tre dei quattro addebiti mossile con la decisione impugnata; tuttavia, in considerazione degli importi afferenti a ciascun addebito, appare opportuno compensare parzialmente le spese, a norma dell'articolo 69, paragrafo 3 del Regolamento di procedura, e di porre a carico della ricorrente i 3/5 delle spese incontrate dalla convenuta.
paragrafo 2
Non avendo la ricorrente concluso per la condanna alle spese della convenuta, non vi è luogo di porne una parte a carico dell'Alta Autorità.
paragrafo 3
$

Dispositivo

Letti gli atti di causa; Sentita la relazione del giudice relatore ; Sentite le parti nelle loro difese orali; Sentite le conclusioni dell'avvocato generale; Visti gli articoli 33, 36, 47, 60, 64, 80 e 92 del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio; Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio; Visto il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee; LA CORTE respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce : 1. Il ricorso diretto contro la decisione individuale dell'Alta Autorità in data 21 giugno 1961 è ricevibile; esso è respinto per quanto riguarda i tre primi addebiti ritenuti a carico della ricorrente; il ricorso è fondato per quanto ha tratto al quarto addebito; 2. L'ammenda inflitta con la decisione impugnata è ridotta a Lit. 4.000.000,—; 3. La ricorrente è condannata a rifondere alla convenuta tre quinti delle spese da essa incontrate.

Firme

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo, il 12 luglio 1962. Donner Riese Delvaux Hammes Trabucchi Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 12 luglio 1962. Il Cancelliere, A. Van houtte Il Presidente A. M. donner

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze