Sez. 3, Sentenza n. 97 del 13/01/1990 (Rv. 464780 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - SOSPENSIONE DEI TERMINI DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE - LIMITAZIONE ALLA FASE DI TIPO SOMMARIO.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - SOSPENSIONE DEI TERMINI DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE - LIMITAZIONE ALLA FASE DI TIPO SOMMARIO.*
La sospensione feriale dei termini processuali trova applicazione anche nelle fasi di impugnazione della causa di convalida del sequestro, che prosegua separatamente da quella di merito a seguito di appello immediato contro la sentenza che, convalidato il sequestro, disponga l'ulteriore trattazione della causa di merito, giacché la eccezione alla sospensione, preveduta dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, riguarda la fase di autorizzazione ad eseguire il sequestro e non la causa di convalida, che dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria non diversa da quello di merito. (Conf Cass 7004/1983, mass n 431644; (Conf Cass 3417/1983, mass n 428305).*
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)