Sez. U, Sentenza n. 3417 del 18/05/1983 (Rv. 428305 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - SOSPENSIONE DEI TERMINI DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE - LIMITAZIONE ALLA FASE DI TIPO SOMMARIO.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - SOSPENSIONE DEI TERMINI DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE - LIMITAZIONE ALLA FASE DI TIPO SOMMARIO.*
Nel procedimento di sequestro, la sospensione dei termini durante il periodo feriale resta esclusa, in forza della deroga contenuta nell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.d. 30 gennaio 1941 n. 12), solo per la fase di tipo sommario, rivolta alla concessione del sequestro medesimo, la quale presenta per sua natura caratteri di urgenza, mentre trova applicazione, ai sensi del principio generale fissato dall'art. 1 della citata legge n. 742 del 1969, per la successiva fase a cognizione ordinaria concernente la convalida, anche quando il relativo giudizio si svolga separatamente dal giudizio di merito, salvo che l'urgenza venga dichiarata con apposito provvedimento. (Conf 4730/78, mass n 394421; (contra 1109/80, mass n 404586; (contra 671/79, mass n 396835).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 670, Cod. Proc. Civ. art. 671, Cod. Proc. Civ. art. 672, Cod. Proc. Civ. art. 680 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 682, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)