Sez. 2, Sentenza n. 7004 del 23/11/1983 (Rv. 431644 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI NEL PERIODO FERIALE - DEROGA - APPLICAZIONE ALLA FASE DI TIPO SOMMARIO - CARATTERE ESCLUSIVO.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI NEL PERIODO FERIALE - DEROGA - APPLICAZIONE ALLA FASE DI TIPO SOMMARIO - CARATTERE ESCLUSIVO.*
La deroga alla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, nel procedimento di sequestro, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 (in relazione all'art. 92 dello ordinamento giudiziario), riguarda la fase di tipo sommario, rivolta alla concessione del sequestro medesimo, la quale presenta per sua natura carattere d'urgenza, e non anche, pertanto, la successiva fase a cognizione ordinaria concernente la convalida, salvo che l'urgenza venga dichiarata con apposito provvedimento, né a maggior ragione, l'autonomo e distinto giudizio in cui si controverta sulla legittimità di un sequestro in precedenza concesso e dichiarato inefficace, al fine di far valere la responsabilità risarcitoria del sequestrante. (V 3417/83, mass n 428305; (V 4730/78, mass n 394421).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 670, Cod. Proc. Civ. art. 671, Cod. Proc. Civ. art. 680 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 681, Cod. Proc. Civ. art. 683, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)