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Sez. 1, Sentenza n. 9432 del 17/01/2024 Cc. (dep. 05/03/2024) Rv. 285917-01

PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE | Differimento dell’esecuzione della pena per grave infermità - Patologia psichica - Incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato - Valutazione - Criteri.
Stato
decisa il 2024-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285917-01

PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE

In tema di differimento facoltativo della pena ovvero di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità, anche di natura psichica, il giudice è sempre tenuto a verificare, eventualmente con l'ausilio di un perito, se lo stato patologico del detenuto sia tale da determinare condizioni di sofferenza ed afflizione incompatibili con la prosecuzione della detenzione.

Cod. Pen. art. 147 com. 1 lett. 2), Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)