Sez. 1, Sentenza n. 39798 del 16/05/2019 Cc. (dep. 27/09/2019) Rv. 276948 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Istanza di detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi di salute – Disposizione di accertamenti o anche di perizia – Condizioni.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
Il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve basarsi su dati tecnici concreti disponendo gli accertamenti medici necessari e, all'occorrenza, nominando un perito.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 147 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 684, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)