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Sez. 1, Sentenza n. 35826 del 11/05/2016 Cc. (dep. 30/08/2016) Rv. 268004 - 01

PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE | Patologie psichiche - Differimento dell'esecuzione della pena - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268004-01

PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE

La patologia psichica (nella specie "sindrome depressiva reattiva, disturbo ed ansia") può costituire causa di differimento della esecuzione della pena solo quando sia di tale gravità da produrre una infermità fisica non fronteggiabile in ambiente carcerario o da rendere l'espiazione della pena contraria, per le eccessive sofferenze, al senso di umanità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)