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Sez. L, Sentenza n. 3827 del 12/06/1981 (Rv. 414459 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CONTRATTI A TERMINE PER UN PERMANENTE INSERIMENTO DELL'ARTISTA NELLA ORGANIZZAZIONE STABILE DELL'IMPRESA DI PRODUZIONE DI SPETTACOLI - IPOTESI DI SCRITTURA DEL PERSONALE ARTISTICO E TECNICO EX ART 1 LETTERA E) DELLA LEGGE N 230 DEL 1962 - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414459-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CONTRATTI A TERMINE PER UN PERMANENTE INSERIMENTO DELL'ARTISTA NELLA ORGANIZZAZIONE STABILE DELL'IMPRESA DI PRODUZIONE DI SPETTACOLI - IPOTESI DI SCRITTURA DEL PERSONALE ARTISTICO E TECNICO EX ART 1 LETTERA E) DELLA LEGGE N 230 DEL 1962 - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

I contratti a termine stipulati per la realizzazione di spettacoli specifici e determinati, ma per un permanente inserimento dell'artista nell'organizzazione stabile dell'impresa di produzione, non rientrano nell'eccezione (scritture del personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli) contemplata dall'art 1 lettera e) della legge 18 aprile 1962 n 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. (V 6001/79, mass n 402705; (V 1017/79, mass n 397212).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 23/05/1977 num. 266

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)