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Sez. L, Sentenza n. 6001 del 17/11/1979 (Rv. 402705 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONE DI PERSONALE TECNICO PER LA PRODUZIONE DI SPETTACOLI DA PARTE DI DATORI DI LAVORO ISTITUZIONALMENTE ORGANIZZATI PER TALE PRODUZIONE - APPOSIZIONE DEL TERMINE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1979-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402705-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONE DI PERSONALE TECNICO PER LA PRODUZIONE DI SPETTACOLI DA PARTE DI DATORI DI LAVORO ISTITUZIONALMENTE ORGANIZZATI PER TALE PRODUZIONE - APPOSIZIONE DEL TERMINE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.*

Poiche la ratio legis delle varie ipotesi contemplate nell'art 1 della legge 18 aprile 1962 n 230 e che prevedono tassative eccezioni al divieto dell'assunzione a termine e costituita dalla natura oggettiva dell'attivita intrapresa dal datore di lavoro, incompatibile con rapporti di lavoro a tempo indeterminato, che verrebbe altrimenti gravata da costi assolutamente antieconomici, ne discende che quando si tratta di scrittura di personale tecnico per la produzione di spettacoli assunto da datori di lavoro, quali la RAI-Tv, istituzionalmente organizzati per la produzione di spettacoli, ad integrare l'ipotesi legittimante la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato non e sufficiente che il personale assunto abbia una qualificazione tecnica, piu o meno ampia, correlata alla produzione di spettacoli (nella specie, si trattava di una 'sarta camerinistà), ma e necessario altresi che tale personale sia stato assunto per un determinato spettacolo con vincolo di necessita diretta, anche se complementare e strumentale. L'Onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle condizioni che giustificano l'apposizione del termine e a carico del datore di lavoro e non puo essere soddisfatto con la semplice dimostrazione che si tratta di personale incluso fra i lavoratori dello spettacolo e soggetto alla iscrizione obbligatoria all'ente di previdenza a norma del DLCPS del 1947 n 708.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)