Sez. F, Sentenza n. 38144 del 25/08/2011 Cc. (dep. 21/10/2011) Rv. 250982 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Termini previsti dagli artt. 17, comma secondo e 21 L. n. 69/2005 - Ambito di applicazione - Inosservanza - Conseguenze - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, il termine perentorio di sessanta giorni, prorogabile di ulteriori trenta, previsto dagli artt. 17, comma secondo, e 21 della L. n. 69 del 2005, per la durata delle misure restrittive della libertà personale, è applicabile a tutte le misure cautelari adottate per garantire la consegna della persona richiesta dall'autorità giudiziaria estera, ivi comprese le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato senza rinvio l'ordinanza con cui la Corte territoriale aveva rigettato l'istanza di revoca della misura dell'obbligo di presentazione alla P.G., ritenendo invece applicabili i più ampi termini di scadenza previsti dall'art. 308 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 308 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 17 com. 2, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 21, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)