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Sez. 5, Sentenza n. 19872 del 14/11/2012 (Rv. 625084 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Immobili rurali - Esenzione dall'ICI - Presupposto - Iscrizione in catasto con la qualifica di "rurale" - Sufficienza - Attribuzione di diversa categoria catastale - Impugnazione del classamento da parte del contribuente o del comune - Necessità.
Stato
decisa il 2012-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625084-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, solo l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del d.l. n. 557 del 1993, convertito in legge n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 bis del d.l. n. 207 del 2008, convertito in legge n. 14 del 2009, dell'art. 2, comma 1, lettera a, del d.lgs. n. 504 del 1992. Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento, restando altrimenti il fabbricato medesimo assoggettato all'ICI.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9, Decreto Legge 01/10/2007 num. 159 art. 42, Decreto Legge 30/12/2008 num. 207 art. 23, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST., Legge 29/11/2007 num. 223, Legge 27/02/2009 num. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)